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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23023/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di un soggetto che sosteneva di aver svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione della giustizia nell'ambito dell'ufficio del giudice di pace, rivendicando l'esistenza di un rapporto di lavoro di fatto riferibile al Ministero. In sede di merito la Corte territoriale aveva invece ricostruito il rapporto come intercorso direttamente con i Giudici di Pace personalmente, escludendo quindi un vincolo imputabile al Ministero. Con il primo motivo di ricorso si denunciava la violazione dell'art. 2126 c.c., assumendo che la norma dovesse applicarsi perché il rapporto era di fatto ed era stato eseguito nell'interesse del Ministero; la Corte di cassazione ha però rilevato che tale norma presuppone comunque un accordo, ancorché nullo o annullato, diretto a costituire un rapporto di lavoro con il soggetto convenuto come datore, mentre qui il giudice di merito aveva escluso proprio l'esistenza di un rapporto con il Ministero. Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 416, 116, 167 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che i fatti costitutivi della domanda, in particolare l'esistenza di un rapporto di fatto nell'interesse del Ministero, non erano stati contestati; la Corte ha dichiarato inammissibile anche questa censura per difetto di specificità e perché la mancata contestazione riguardava, al più, valutazioni conclusive e non fatti storici. Il ricorrente richiamava inoltre una deliberazione del C.S.M. relativa alla rimozione del coordinatore dell'ufficio di pace, ma la Corte ha ritenuto non decisivo tale documento, anche perché non riportato specificamente nel ricorso e comunque non idoneo a superare l'accertamento di merito secondo cui il rapporto era personale con i Giudici di Pace e il corrispettivo era pagato da questi ultimi. La sentenza segnala infine che nei confronti di ulteriori soggetti evocati non era stata assunta alcuna pronuncia sfavorevole e che la loro presenza nel giudizio di cassazione risultava poco chiara.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha escluso la configurabilità dell'art. 2126 c.c. perché il giudice di merito aveva accertato che non vi era alcun rapporto con il Ministero, ma un rapporto eventualmente riferibile ai Giudici di Pace personalmente; ha inoltre rilevato il difetto di specificità delle doglianze ex artt. 416 e 366 c.p.c. e l'irrilevanza del principio di non contestazione rispetto a giudizi e conclusioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controparti, con distrazione delle spese limitatamente alla posizione della ditta Rores.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    Si applica solo se esiste un rapporto di lavoro di fatto fondato su un accordo, seppur nullo o annullato, diretto a costituire un rapporto di lavoro con il soggetto asseritamente datore; non è configurabile in difetto di consenso dell'asserito datore di lavoro, neppure per facta concludentia, né quando il rapporto sia stato accertato come intercorso con soggetti diversi dal convenuto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del merito e delle risultanze istruttorie.

  • art. 416 c.p.c.

    La censura sulla mancata contestazione deve individuare con precisione i fatti storici specificamente non contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere usato per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    La mancata contestazione rileva solo per fatti storici e non per valutazioni o giudizi conclusivi.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato nel motivo, ma la Corte non ne ricava un autonomo principio decisivo, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, con indicazione puntuale delle deduzioni e dei documenti rilevanti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • L'art. 2126 c.c. presuppone pur sempre un rapporto di lavoro sorto in base a un accordo, anche invalido, con il soggetto nei cui confronti si chiede tutela; se il giudice di merito accerta che il rapporto è intercorso con un diverso soggetto, la norma non è invocabile contro il convenuto estraneo al vincolo.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di mancata contestazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e non si estende a valutazioni, qualificazioni giuridiche o esiti conclusivi della lite.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione i fatti asseritamente non contestati e i documenti richiamati, senza demandare alla Corte la ricerca del contenuto degli atti.
  • La prova dell'esistenza del rapporto con un determinato soggetto non può essere superata da allegazioni sull'utilità indiretta della prestazione per terzi, se manca l'accertamento di un consenso o di un collegamento negoziale con il convenuto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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