Cassazione Civile, Ordinanza n. 23021/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della docente dalle graduatorie ad esaurimento per il personale della scuola per omessa presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento. La interessata aveva chiesto in giudizio l'accertamento del diritto a essere nuovamente inserita nelle graduatorie per le classi di concorso della scuola dell'infanzia e primaria in occasione dell'aggiornamento 2014/2017. La Corte d'appello aveva respinto la domanda rilevando che il reinserimento è previsto solo a domanda dell'interessato e che, nel caso concreto, non risultava presentata alcuna domanda né nel termine relativo al triennio 2014/2017 né successivamente, sicché il ricorso giudiziale non poteva valere come domanda tardiva. In cassazione la ricorrente deduceva, da un lato, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo all'illegittimità della cancellazione automatica e definitiva dalle GAE e alla carenza di adeguata partecipazione procedimentale; dall'altro, violazione dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004, dell'art. 1, comma 605, l. n. 296/2006 e del D.M. n. 572/2013, sostenendo che l'esclusione non potesse fondarsi su una volontà soltanto desunta dal silenzio e che la cancellazione fosse illegittima per difetto di partecipazione procedimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura di omessa pronuncia perché la decisione d'appello era fondata in modo assorbente sulla mancanza di una domanda di reinserimento e perché il motivo non riportava specificamente gli atti processuali richiamati. Ha inoltre giudicato infondato il resto del motivo, osservando che la disciplina di legge impone la presentazione di una domanda dell'interessato entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria; in difetto, la cancellazione opera, ma il reinserimento è possibile solo con una nuova domanda tempestiva negli aggiornamenti successivi. Poiché nel caso concreto la ricorrente non aveva presentato alcuna domanda utile e il termine era già decorso, il diniego di reinserimento era conforme alla legge. Le doglianze sulle garanzie procedimentali sono state ritenute non decisive e comunque inammissibili perché nuove e basate su una disciplina non applicabile agli atti privatistici delle graduatorie. Nulla è stato disposto sulle spese, mentre è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione di merito sia fondata su una ragione assorbente; inoltre è necessario l'onere di specifica indicazione degli atti processuali richiamati.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È evocato come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione per omessa pronuncia.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È evocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004
«Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti ... avviene su domanda dell’interessato ... La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione ... A domanda dell’interessato ... è consentito il reinserimento ...»
La permanenza nelle graduatorie e il reinserimento dopo cancellazione richiedono una domanda dell'interessato entro il termine fissato per l'aggiornamento; in mancanza, la cancellazione opera per gli anni successivi e il reinserimento è possibile solo con domanda tempestiva negli aggiornamenti successivi.
art. 1, comma 605, l. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente come norma collegata al regime delle graduatorie, senza che la Corte ne faccia autonoma applicazione decisoria.
D.M. n. 572 del 2013, art. 2, comma 3
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di aggiornamento delle graduatorie, senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 370, comma 1, c.p.c.
La sola costituzione del Ministero senza attività difensiva non comporta statuizione sulle spese.
Massime di principio
- Nel regime delle graduatorie del personale docente, la permanenza e il reinserimento dopo cancellazione presuppongono una domanda espressa dell'interessato presentata entro il termine previsto per l'aggiornamento; il silenzio o l'inerzia non possono essere equiparati a una domanda utile.
- La mancata presentazione della domanda nei termini comporta la cancellazione dalla graduatoria, ma il reinserimento è comunque possibile solo mediante una nuova domanda tempestiva nell'aggiornamento successivo.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito decide la controversia su una ratio assorbente che rende non necessario esaminare un ulteriore motivo di appello.
- In cassazione il motivo che deduce omessa pronuncia deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti processuali e non può introdurre questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.
- Le garanzie procedimentali proprie dell'azione amministrativa non sono automaticamente invocabili rispetto ad atti che la giurisprudenza qualifica come privatistici, quali le graduatorie del personale docente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23020/2024 del 22/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23023/2024 del 22/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23029/2024 del 22/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23031/2024 del 22/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23034/2024 del 22/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23035/2024 del 22/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →