Cassazione Civile, Ordinanza n. 23031/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un direttore generale di banca, destinatario di un rapporto di lavoro subordinato con patto di stabilità che prevedeva la licenziabilità solo per giusta causa e una tutela reale convenzionale in caso di illegittimità del recesso, è stato licenziato nel 2017 per giusta causa. Il lavoratore ha impugnato il recesso sostenendo che i fatti contestati non integrassero una vera giusta causa, che il rapporto fosse stato in realtà sciolto per ragioni economiche o con finalità ritorsiva, che la contestazione disciplinare fosse tardiva rispetto alla conoscenza dei fatti e che la sospensione cautelare disposta prima del licenziamento rivelasse l’artificiosità dell’addebito. In primo grado e in appello è stata ritenuta provata la sussistenza di gravi carenze nella gestione del credito, nelle azioni di recupero e nel sistema dei controlli interni, con esclusione sia del motivo economico occulto sia della natura ritorsiva del licenziamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2119, 2094 e 2104 c.c. per avere la Corte d’appello ravvisato una giusta causa senza considerare la natura degli obblighi del direttore generale; violazione dell’art. 7 L. 300/1970 e degli artt. 1175 e 1375 c.c. per tardività della contestazione disciplinare; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per non avere considerato la sospensione cautelare come indice decisivo della pretesa natura ritorsiva del licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la giusta causa non è stata desunta da un generico mancato raggiungimento di risultati, ma da specifici inadempimenti e carenze gestionali, coerenti con gli obblighi propri del direttore generale secondo il regolamento interno della banca. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di tempestività della contestazione disciplinare, avendo il datore acquisito piena conoscenza dei fatti solo all’esito dell’ispezione della Banca d’Italia nel dicembre 2016 e avendo poi contestato gli addebiti nel marzo 2017 in un arco temporale congruo. Infine ha escluso che la sospensione cautelare avesse rilievo decisivo, osservando che il fatto storico rilevante era già stato esaminato e che la sospensione, quale misura provvisoria e strumentale al procedimento disciplinare, non è soggetta all’art. 7 L. 300/1970 nei termini invocati dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La giusta causa di licenziamento richiede un fatto valutato in concreto idoneo a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario, tale da impedire anche la prosecuzione provvisoria del rapporto.
art. 2094 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza di obbligazioni di risultato; la Corte ha escluso che la decisione di merito avesse qualificato il recesso come conseguenza di un mero mancato raggiungimento di obiettivi.
art. 2104 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate attengano a obblighi specifici inerenti alla prestazione del direttore generale.
art. 7 L. 300/1970
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, potendo il ritardo essere giustificato dal tempo necessario per l’accertamento dei fatti e dalla complessità organizzativa.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della contestazione sulla tardività; non emerge una autonoma ratio decisionale in merito oltre al richiamo ai principi di correttezza.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della contestazione sulla tardività; la Corte ribadisce la valutazione di congruità del tempo impiegato per l’accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è stato escluso perché la Corte di merito si è attenuta ai corretti principi in tema di giusta causa e tempestività della contestazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012 è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta la mancata valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio con rito accelerato.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento del dirigente, la giusta causa va distinta dalla mera giustificatezza: la prima richiede una condotta gravemente lesiva del vincolo fiduciario e impedisce anche la prosecuzione provvisoria del rapporto, mentre la seconda rileva su un piano diverso e non coincide automaticamente con essa.
- Quando il datore contesta specifici inadempimenti inerenti alle funzioni effettivamente attribuite al dirigente, la giusta causa può fondarsi su carenze gestionali e organizzative concretamente accertate, se tali compiti rientrano nell’oggetto della prestazione lavorativa.
- L’immediatezza della contestazione disciplinare è un requisito relativo: il ritardo è compatibile con il potere disciplinare se giustificato dal tempo necessario per accertare i fatti e dalla complessità dell’organizzazione, con valutazione di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di riesaminare il merito probatorio: è configurabile solo se un fatto storico decisivo, principale o secondario, sia stato del tutto omesso, non quando il giudice abbia considerato il fatto ma non tutte le risultanze istruttorie.
- Una sospensione cautelare provvisoria, disposta in funzione strumentale all’accertamento degli addebiti disciplinari, non assume di per sé carattere decisivo ai fini della qualificazione del licenziamento, ove i fatti posti a base del recesso siano stati comunque esaminati e ritenuti fondati.
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