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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23035/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un assicurato, già riconosciuto beneficiario della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, che chiedeva di ottenere la pensione di anzianità con decorrenza anteriore, indicandola nel novembre 2010. Il giudice di primo grado e la corte d’appello hanno invece ritenuto che la decorrenza corretta fosse quella stabilita dall’ente previdenziale, cioè il 1° settembre 2014, perché dagli atti non risultava provata una precedente autonoma domanda di pensionamento idonea a fondare la retrodatazione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita motivazione apparente o mancante circa l’inesistenza di una domanda autonoma anteriore al 1° agosto 2014; (2) violazione dell’art. 421 c.p.c. per il mancato rilievo della mancata ottemperanza all’ordine di esibizione della domanda da parte dell’ente; (3) violazione dell’art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, sostenendo che la sentenza avesse erroneamente negato gli effetti del beneficio amianto già coperto da giudicato; (4) nuovamente violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse fondato il rigetto su una pronuncia di legittimità inconferente e avesse quindi omesso di esporre adeguatamente le ragioni della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era né apparente né mancante: la corte territoriale aveva esaminato l’oggetto del contendere, le doglianze di appello e le risultanze documentali, spiegando perché la documentazione invocata non consentisse di provare una domanda pensionistica anteriore utile a retrodatare la decorrenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dell’ordine di esibizione, attività riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la legge sull’amianto non costituiva il fulcro della ratio decidendi, centrata invece sulla mancata prova di una domanda utile alla retrodatazione; la dedotta violazione risultava quindi generica e non pertinente. È stata inoltre respinta l’eccezione di tardività del controricorso dell’INPS. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile; non basta il mero dissenso sulla sua sufficienza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma la violazione è configurabile solo in presenza di motivazione costituzionalmente inesistente o apparente.

  • art. 421 c.p.c.

    Il giudice del merito conserva il potere di valutare le prove e di scegliere quelle ritenute decisive; il mancato uso di un argomento di prova non consente in cassazione un nuovo giudizio sul merito.

  • art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257

    Nel caso concreto la norma non risultava centrale nella ratio decidendi della sentenza impugnata; la relativa censura è stata ritenuta generica e non pertinente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    I motivi formalmente dedotti come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di riesame del fatto o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    È richiamata come base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamata per la decisione in camera di consiglio e per il termine di deposito dell’ordinanza.

  • art. 370 c.p.c.

    Per i giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023 il controricorso va notificato entro i termini previsti dalla disciplina previgente.

  • art. 369 c.p.c.

    Il termine per il deposito del ricorso decorre dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

  • art. 385 c.p.c.

    Implica, nel rigetto, la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto integrale del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di motivazione è oggi configurabile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": sono rilevanti solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Non è sindacabile in sede di legittimità la mera insufficienza della motivazione né la diversa lettura delle prove: la valutazione del materiale istruttorio, la sua attendibilità e la scelta tra prove concorrenti spettano al giudice di merito.
  • Una censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto l’apparenza della deduzione normativa, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto o delle risultanze probatorie.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la doglianza che richiami norme o precedenti non pertinenti rispetto al fondamento effettivo della decisione.
  • L’inottemperanza all’ordine di esibizione non impone automaticamente una diversa decisione, poiché il giudice conserva il potere di valutare complessivamente le prove e di attribuire valore o meno agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale delle parti.
  • Nel regime previgente alla riforma del 2022, il controricorso deve essere notificato entro il termine decorrente dal perfezionamento della notificazione del ricorso al destinatario; la disciplina nuova non si applica ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023.
  • Il rigetto integrale del ricorso comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e l’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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