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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23034/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello e, dunque, il rigetto della domanda di ripristino della pensione di anzianità e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal diniego, confermato in appello, del diritto a conservare una pensione di anzianità già riconosciuta in sede amministrativa e poi revocata. Il lavoratore aveva chiesto il ripristino del trattamento pensionistico e, comunque, l'accertamento del diritto a trattenere le somme percepite, sostenendo che alla data della domanda il rapporto di lavoro intermittente non fosse "attivo" e quindi non potesse considerarsi ostativo alla pensione. L'ente previdenziale aveva invece domandato la restituzione dell'indebito. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla pensione di anzianità e interpretazione costituzionalmente orientata, sostenendo che il contratto intermittente non attivo non equivalga a prestazione lavorativa subordinata e non precluda il beneficio; (2) violazione dell'art. 13 L. 412/1991 e dell'art. 2697 c.c., contestando la sussistenza del dolo per l'omessa dichiarazione del rapporto di lavoro e quindi la ripetibilità delle somme; (3) violazione delle norme processuali sul rito del lavoro e dell'art. 2697 c.c., per l'asserita mancata prova del quantum dovuto in restituzione e per la tardività/insufficienza della contestazione dell'ente. La Corte ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto che, ai fini della pensione di anzianità, la cessazione dell'attività lavorativa sia requisito costitutivo da verificare alla data della domanda; che il contratto di lavoro intermittente è pur sempre un rapporto subordinato in essere, incompatibile con il requisito della non occupazione; che l'omessa dichiarazione del rapporto, non conoscibile dall'ente, integra dolo idoneo a escludere l'irripetibilità; e che la mancata contestazione in primo grado del quantum rendeva tardiva la censura proposta solo in appello.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro ermeneutico per sostenere un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme previdenziali.

  • art. 22 L. 30 aprile 1969, n. 153

    la Corte lo interpreta nel senso che la cessazione dell'attività lavorativa è requisito costitutivo della pensione di anzianità e deve sussistere al momento della domanda amministrativa.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    la norma, che esclude taluni effetti nei periodi in cui la prestazione intermittente non sia richiesta, non elimina la permanenza del rapporto di lavoro subordinato né vale a far considerare il lavoratore non occupato.

  • art. 13 L. 30 dicembre 1991, n. 412

    richiamato per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale; la Corte precisa che richiede, oltre al pagamento in base a provvedimento definitivo comunicato, l'assenza di dolo dell'interessato.

  • art. 2033 c.c.

    costituisce la regola generale di ripetizione dell'indebito, applicabile quando difettino le condizioni speciali per l'irripetibilità delle somme previdenziali.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia per la ripartizione dell'onere della prova sul dolo e sul quantum, sia nel tema della contestazione del credito restitutorio.

  • art. 416 c.p.c.

    impone al convenuto nel rito del lavoro di contestare tempestivamente e specificamente i fatti allegati, pena decadenza; la mancata contestazione rende tardiva quella svolta solo in appello.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti delle contestazioni e del thema decidendum in appello nel rito del lavoro.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma del ricorso introduttivo nel rito del lavoro, in relazione alla dedotta genericità della domanda riconvenzionale.

  • art. 442 c.p.c.

    richiamato quale norma di coordinamento del rito previdenziale con le regole del lavoro.

  • art. 3 Cost.

    evocato dal ricorrente per sostenere una lettura non discriminatoria delle norme sul cumulo pensione-lavoro.

  • art. 4 Cost.

    evocato dal ricorrente a sostegno della tesi della tutela del lavoro e della interpretazione favorevole al lavoratore.

  • art. 38 Cost.

    evocato dal ricorrente in relazione alla tutela previdenziale costituzionale.

  • art. 134 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel prospettare un dubbio di costituzionalità, senza che la Corte ne ravvisi la necessità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ne dà atto per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della pensione di anzianità, la cessazione dell'attività lavorativa costituisce requisito costitutivo del diritto e deve esistere alla data di presentazione della domanda amministrativa; la mera intermittenza o sospensione dell'effettiva prestazione non equivale a inoccupazione se il rapporto di lavoro resta in essere.
  • Il contratto di lavoro intermittente è pur sempre un rapporto di lavoro subordinato in atto: i periodi in cui la prestazione non viene richiesta non eliminano il vincolo contrattuale e non consentono di qualificare il lavoratore come non occupato ai fini previdenziali.
  • L'irripetibilità dell'indebito previdenziale postula, oltre al pagamento in base a un provvedimento definitivo comunicato e all'errore imputabile all'ente, l'assenza di dolo dell'assicurato; l'omessa dichiarazione di fatti rilevanti non conosciuti o conoscibili dall'ente può integrare dolo e rendere ripetibili le somme.
  • Nel rito del lavoro, la parte convenuta deve contestare in modo specifico e tempestivo i fatti costitutivi allegati dalla controparte; la contestazione tardiva proposta solo in appello è inammissibile come difesa nuova e non riapre il tema istruttorio.
  • Quando il fatto costitutivo della domanda o della pretesa restitutoria non sia specificamente contestato nel primo grado, la parte onerata della prova può essere dispensata dal dimostrare quel fatto, operando il principio di non contestazione.
  • La disciplina della pensione di anzianità non è sovrapponibile a quella della pensione di vecchiaia: la diversa struttura dei requisiti e del divieto di cumulo consente trattamenti differenziati senza violare il principio di uguaglianza.

Come è indicizzato

MateriePensioniLicenziamentoImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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