Cassazione Civile, Ordinanza n. 16713/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di rapporti di lavoro svolti presso un ospedale pubblico: il lavoratore ha dedotto di aver prestato attività di operatore socio-sanitario senza soluzione di continuità dal 2012, prima per cooperative appaltatrici e poi tramite somministrazione da agenzia interinale, con contratti ripetuti e prorogati. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’illegittimità della reiterazione del lavoro somministrato, riconosciuto un risarcimento pari a 7 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e affermato il diritto al medesimo trattamento retributivo e previdenziale dei dipendenti a tempo indeterminato a parità di mansioni, escludendo però la conversione del rapporto con l’ente pubblico. La Corte d’appello aveva respinto sia l’appello principale del lavoratore, sia quello incidentale dell’ente. In cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, la violazione dei principi comunitari e costituzionali per il diniego della ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore pubblico; dall’altro, la violazione delle norme sul risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine e vizi motivazionali nella quantificazione del danno. L’ente ha proposto ricorso incidentale sostenendo, in sintesi, che non ricorressero i presupposti per l’indennità risarcitoria applicata dal giudice di merito, che la somministrazione non fosse stata illegittima nei termini ritenuti, che fosse irrilevante/non correttamente valutata la circostanza della dipendenza a tempo indeterminato del lavoratore dall’agenzia somministratrice e che fosse errata l’affermazione di non contestazione del trattamento retributivo/previdenziale riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto il primo motivo del lavoratore generico e non idoneo a confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, che si era conformata alla giurisprudenza sulla reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per commistione di censure eterogenee e perché volto, in realtà, a una nuova valutazione dei fatti, preclusa in cassazione; inoltre ha richiamato la preclusione sull’omesso esame di fatto decisivo. Anche i tre motivi dell’ente sono stati ritenuti inammissibili: il primo e il secondo perché non colpivano la ratio decidendi e miravano a una rivalutazione del merito; il terzo perché la valutazione della non contestazione ex art. 115 c.p.c. è rimessa al giudice di merito e censurabile solo nei limiti dell’apparenza o radicale illogicità della motivazione. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti, ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma che esclude la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione fuori dai presupposti previsti; la Corte d’appello vi si è conformata e la Cassazione non ha ritenuto validamente censurata tale ratio
art. 20 e ss. D.Lgs. n. 276/2003
richiamato dal ricorrente come disciplina della somministrazione applicabile ratione temporis; la Corte osserva che le censure non si confrontano in modo specifico con la decisione impugnata
art. 30 e ss. D.Lgs. n. 81/2015
richiamato dal ricorrente come disciplina della somministrazione; la Corte non entra nel merito per inammissibilità dei motivi
art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 183/2010
invocato per la quantificazione del danno; la censura è dichiarata inammissibile
art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
richiamato dal ricorrente principale in tema di risarcimento; la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità
artt. 31, 32, 33, 38 e 39 D.Lgs. n. 81/2015
invocati dalla ricorrente incidentale per contestare la qualificazione della fattispecie e l’indennità riconosciuta; la censura è ritenuta inammissibile
la non contestazione dei fatti allegati è apprezzamento riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del difetto assoluto/apparenza della motivazione o della manifesta illogicità
richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di riparto dell’onere della prova, ma la censura viene dichiarata inammissibile
n. 3; n. 5; penultimo comma
la Corte ribadisce che i motivi devono essere specifici e non mescolare censure eterogenee; il vizio di omesso esame di fatto decisivo è soggetto alle preclusioni processuali richiamate
il motivo di ricorso per violazione di legge deve contenere specifiche argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto con la decisione impugnata
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il divieto di conversione non dovrebbe impedire la tutela reale in caso di abuso; la Corte non accoglie la censura
norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio
norma processuale sulla definizione camerale del ricorso
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico delle parti ricorrenti, ove dovuto
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del DPR 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo di violazione di legge è inammissibile se non contiene una critica specifica e intelligibile alla ratio decidendi, ma si limita a enunciazioni generiche o a richiami astratti alla giurisprudenza o a principi costituzionali ed eurounitari.
- È inammissibile il motivo che cumula in modo promiscuo violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e vizi motivazionali, perché tali censure presuppongono piani logici diversi e non possono essere dedotte come questione unica e indistinta.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: le doglianze che mirano, sotto la veste formale del vizio di legge o motivazione, a ottenere una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’eventuale illegittimità della somministrazione o della reiterazione di rapporti a termine non comporta automaticamente la conversione del rapporto con la pubblica amministrazione quando operino le norme speciali che la escludono; la tutela può allora essere solo risarcitoria nei limiti riconosciuti dall’ordinamento.
- L’accertamento della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte costituisce valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del difetto assoluto di motivazione, della motivazione apparente o della manifesta illogicità.
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