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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16674/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti addetti a interventi presso i clienti, con automezzo aziendale ricoverato presso una sede aziendale, hanno agito per ottenere la declaratoria di nullità parziale di una clausola di accordo aziendale del 27/03/2013 che prevedeva una "franchigia" di 30 minuti giornalieri non retribuiti per il tempo di viaggio dalla sede al primo cliente e dall’ultimo cliente alla sede, in quanto ritenuta contraria alla nozione legale di orario di lavoro e alla giurisprudenza UE. In primo grado la domanda era stata rigettata per carenza di allegazione e prova dei tempi concretamente impiegati; in appello la clausola è stata dichiarata nulla e i lavoratori sono stati riconosciuti titolari del diritto alla retribuzione di tutto il tempo di spostamento, ma è stato confermato il rigetto della condanna al pagamento delle differenze retributive per difetto di specifica allegazione e prova dei minuti effettivi. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, da un lato, la violazione delle norme sul tempo di lavoro, sulla ripartizione dell’onere probatorio e sui poteri del giudice del lavoro, sostenendo che una volta dichiarata la nullità della franchigia il diritto alla retribuzione discendesse automaticamente e che il tema della prova riguardasse solo la quantificazione; dall’altro, hanno censurato l’omesso esame della documentazione prodotta. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione dell’art. 1419 c.c. per il mancato rilievo della clausola di inscindibilità dell’accordo aziendale e contestando la nullità della franchigia come tempo di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della società, ritenendo infondata la doglianza sulla clausola di inscindibilità perché la nullità parziale non si estende automaticamente all’intero accordo e, anzi, la clausola nulla è sostituita di diritto dalla norma imperativa. Ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dei lavoratori, cassando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva negato la domanda di condanna per difetto di allegazione, poiché una volta accertata la nullità della franchigia il tempo di trasferimento doveva essere considerato retribuibile e l’eventuale mancanza di specifica indicazione dei minuti concreti rilevava solo ai fini della quantificazione, da effettuarsi in sede di rinvio anche tramite gli strumenti istruttori già evocati, compresa l’eventuale consulenza tecnica e i dati di geolocalizzazione. Il primo motivo principale è stato dichiarato assorbito e il terzo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale di una clausola non travolge automaticamente l’intero contratto; l’estensione alla totalità dell’accordo richiede la prova dell’interdipendenza del resto del regolamento negoziale dalla clausola nulla. La clausola di inscindibilità non impedisce la sostituzione automatica della clausola nulla con la norma imperativa.

  • art. 1339 c.c.

    La sostituzione automatica delle clausole contrarie a norme imperative opera in modo inderogabile e consente di conservare il contratto, sostituendo la pattuizione nulla con il precetto legale.

  • art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003

    È orario di lavoro ogni periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni; il tempo di trasferimento strettamente funzionale alla prestazione lavorativa, se eterodiretto, non può essere escluso dalla retribuzione mediante franchigia convenzionale.

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro impugnatorio per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale.

  • art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

    In cassazione è deducibile l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione del materiale istruttorio.

  • artt. 2697, 2698, 2727, 2729 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la valutazione dell’onere e dei mezzi di prova; la Corte ritiene che, una volta accertato il diritto, la prova residua attenga alla quantificazione del credito.

  • artt. 115, 116, 420, 421 c.p.c.

    Richiamati per sostenere che il giudice del lavoro avrebbe dovuto utilizzare i poteri istruttori officiosi e valutare il materiale prodotto ai fini della quantificazione delle differenze retributive.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a sostegno del diritto di difesa in relazione alla valutazione della prova e alla quantificazione del credito.

  • artt. 2103, 2094, 2099 c.c.

    Richiamati nel ricorso principale per affermare la natura subordinata della prestazione e la retribuibilità del tempo di lavoro.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, comprensiva del tempo di lavoro effettivo.

  • artt. 1206 e 1223 c.c.

    Richiamati nel ricorso principale a sostegno della domanda di differenze retributive e dei criteri di risarcimento/quantificazione del credito.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro dei tecnici esterni, il tempo di spostamento tra il luogo di ricovero del mezzo aziendale e il primo cliente, nonché il tragitto di rientro dall’ultimo cliente alla sede, può integrare orario di lavoro quando sia funzionale alla prestazione ed eterodiretto dal datore di lavoro.
  • Una clausola collettiva o aziendale che preveda una franchigia temporale non retribuita per tali spostamenti è nulla se contrasta con la nozione legale di orario di lavoro e viene sostituita di diritto dalla norma imperativa.
  • La nullità parziale di una clausola non comporta, di regola, la nullità dell’intero accordo; chi invoca l’estensione alla totalità del contratto deve allegare e provare l’interdipendenza delle altre pattuizioni con la clausola nulla.
  • Una volta accertato il diritto alla retribuzione del tempo di trasferimento, l’eventuale carenza di specifica allegazione dei minuti effettivamente impiegati non esclude il diritto in sé, ma incide soltanto sulla quantificazione del credito, da svolgere in fatto nel giudizio di merito.
  • In sede di legittimità, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione della documentazione o delle prove, ma solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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