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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16677/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un tecnico di rete che svolgeva interventi presso i clienti con auto aziendale e terminale di servizio collegato ai sistemi aziendali. Un accordo aziendale del 27 marzo 2013 aveva introdotto, per i tecnici di rete, una "franchigia" di 30 minuti giornalieri non retribuiti, riferita al tempo di spostamento tra il luogo di ricovero dell’auto aziendale e il primo intervento, e tra l’ultimo intervento e il ricovero del veicolo; in alcuni casi la franchigia era di 15 minuti. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità della condotta aziendale e della clausola contrattuale applicata. La Corte d’appello aveva ritenuto che, dal momento in cui il lavoratore si connetteva al sistema FAS e utilizzava l’auto aziendale per raggiungere i luoghi degli interventi stabiliti dall’azienda, la prestazione fosse già in corso e quel tempo dovesse essere computato nell’orario di lavoro ai sensi del d.lgs. 66/2003. Telecom ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione dell’art. 1419 c.c., sostenendo che la clausola sulla franchigia fosse inscindibile dal resto dell’accordo aziendale e che la sua eventuale invalidità dovesse travolgere l’intero assetto negoziale; (2) violazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2003 e dell’art. 2697 c.c., contestando che i tempi di spostamento fossero qualificabili come orario di lavoro e lamentando un improprio ribaltamento dell’onere della prova e un errato apprezzamento dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la prova dell’essenzialità della clausola di franchigia rispetto all’intero accordo: la società non aveva dimostrato che, senza quella clausola, non avrebbe sottoscritto l’accordo, né tale carattere risultava dal testo contrattuale prodotto in modo completo. La Corte ha ribadito che, ai fini dell’art. 1419 c.c., la nullità di una clausola travolge l’intero contratto solo se è provato che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte; inoltre opera il principio di conservazione del contratto e la sostituzione automatica delle clausole nulle con norme imperative. Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato la doglianza in parte inammissibile perché mista e carente di specificità, e in parte infondata, poiché la Corte territoriale si era conformata all’orientamento consolidato secondo cui è orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro o svolge attività necessarie e obbligatorie alla prestazione; nel caso concreto i tecnici erano vincolati dall’organizzazione aziendale, dal terminale FAS e dalla destinazione imposta dall’azienda, sicché gli spostamenti funzionali all’intervento rientravano nell’orario di lavoro. Sono state quindi confermate le spese a carico della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1419 c.c.

    La nullità di singole clausole travolge l’intero contratto solo se è provato che le parti non lo avrebbero concluso senza quella clausola; altrimenti opera il principio di conservazione. Inoltre, se la clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative, il contratto resta valido.

  • art. 1339 c.c.

    Le clausole imposte dalla legge si inseriscono di diritto nel contratto in sostituzione delle clausole difformi, a sostegno del principio di conservazione negoziale.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003

    Il tempo di lavoro comprende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro o nell’esercizio delle sue attività o funzioni; rientrano anche i tempi funzionali e necessari alla prestazione quando il lavoratore sia eterodiretto e non libero di autodeterminarsi.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi o l’eventuale inscindibilità della clausola resta a carico della parte che li invoca; non può essere surrettiziamente invertito sulla controparte senza adeguata base fattuale.

  • artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza, con trascrizione essenziale degli atti e delle parti rilevanti per il controllo di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge invocato dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • La nullità di una singola clausola non determina automaticamente la nullità dell’intero contratto: chi invoca l’estensione della nullità deve provare che quella clausola era essenziale e che il contratto non sarebbe stato concluso senza di essa.
  • La clausola di inscindibilità, da sola, non basta a dimostrare l’essenzialità di una singola previsione negoziale; occorre una verifica concreta dell’assetto complessivo dell’accordo e della volontà delle parti.
  • Nel rapporto di lavoro, costituisce orario di lavoro anche il tempo impiegato in attività preparatorie, accessorie o funzionali alla prestazione quando il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro ed eterodiretto nelle modalità di svolgimento.
  • Gli spostamenti imposti dall’organizzazione datoriale verso il luogo di esecuzione della prestazione possono essere computati nell’orario di lavoro se il lavoratore non dispone liberamente del proprio tempo e del proprio itinerario.
  • In cassazione non sono ammissibili censure promiscue che mescolano questioni di fatto e di diritto senza rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioniDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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