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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16676/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente volta ad accertare l’illegittimità della condotta aziendale nella parte in cui, in base a un accordo collettivo del 27 marzo 2013, l’orario di lavoro veniva fatto decorrere dal momento del collegamento al sistema informatico e cessare allo scollegamento, anziché dal precedente criterio del passaggio ai tornelli. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo che il tempo tra ingresso in azienda e login, nonché quello necessario per le operazioni preliminari e finali, dovesse essere considerato orario di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 66/2003. La società ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1419 c.c., sostenendo che la clausola sull’orario fosse inscindibile dal resto dell’accordo sindacale e che la sua invalidità avrebbe dovuto travolgere l’intero assetto negoziale; 2) violazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003, in combinato con altre norme codicistiche e costituzionali, assumendo che il tempo tra ingresso e login non fosse tempo di lavoro perché i dipendenti non sarebbero stati soggetti al potere direttivo/organizzativo/disciplinare del datore; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo errata distribuzione dell’onere della prova e contestando la quantificazione del tempo di percorrenza e, quindi, delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la società non aveva dimostrato né allegato in modo adeguato che, senza la clausola sull’orario, l’accordo non sarebbe stato concluso; inoltre la mera clausola di inscindibilità non basta a provare l’essenzialità della singola pattuizione ai fini dell’art. 1419 c.c., essendo necessario dimostrare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla. Ha anche richiamato il principio di conservazione del contratto e la sostituzione automatica delle clausole nulle con norme imperative. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura in parte inammissibile perché mista di profili di fatto e di diritto e, in ogni caso, infondata: la Corte territoriale si era attenuta alla nozione legale di orario di lavoro, includendo anche le attività preparatorie e accessorie necessarie e obbligatorie svolte all’interno dell’azienda, salvo prova del datore che il lavoratore fosse libero di autodeterminarsi. Sul terzo motivo ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza, trattandosi di censure centrate sull’accertamento di fatto e non adeguatamente localizzate negli atti del giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1419 c.c.

    La nullità di una clausola travolge l’intero contratto solo se chi lo invoca dimostra che le parti non lo avrebbero concluso senza quella pattuizione; la clausola di inscindibilità non basta da sola a provarne l’essenzialità. Inoltre la nullità parziale non si estende quando la clausola è sostituibile di diritto da norme imperative, in attuazione del principio di conservazione del contratto.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003

    Ai fini dell’orario di lavoro rileva non solo la prestazione effettiva, ma anche il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro o svolge attività preparatorie, accessorie e obbligatorie all’interno dell’azienda, salvo prova contraria sulla sua libertà di autodeterminazione.

  • artt. 2087 c.c., 2094 c.c., 2049 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sul potere datoriale e sulle presunzioni; la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva nel rigetto, limitandosi a respingere la doglianza come in parte inammissibile e in parte infondata.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso sul limite al potere datoriale; la Corte non ravvisa nella decisione impugnata alcuna violazione di tale parametro.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo che contesti la ripartizione dell’onere probatorio è inammissibile se si risolve in una critica all’accertamento di fatto e non supera i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare i canoni di specificità e autosufficienza, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti e indicazione puntuale delle allegazioni e deduzioni svolte nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi prospettati; tuttavia le censure che in realtà investono accertamenti di fatto o valutazioni probatorie sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 1339 c.c.

    Le clausole imposte dalla legge si inseriscono di diritto nel contratto in sostituzione di quelle difformi, a conferma del principio di conservazione del regolamento negoziale.

Massime di principio

  • La nullità di una singola clausola non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto: occorre la prova che la clausola era essenziale e che le parti non avrebbero concluso l’accordo senza di essa.
  • La mera previsione contrattuale di inscindibilità tra accordi o clausole non è sufficiente a dimostrare, ai sensi dell’art. 1419 c.c., l’indissolubile connessione di una singola clausola con l’intero assetto negoziale.
  • Nel lavoro subordinato, ai fini della nozione di orario di lavoro, devono essere computati anche i tempi di attività preparatoria, accessoria e obbligatoria svolti nell’azienda, quando il lavoratore non sia libero di autodeterminarsi e sia soggetto al potere organizzativo del datore.
  • Chi contesta in cassazione la valutazione del tempo di lavoro o la quantificazione delle differenze retributive deve formulare censure specifiche, autosufficienti e ancorate agli atti di merito; non è consentito trasformare il ricorso in una rilettura del fatto.
  • L’errore nella distribuzione dell’onere della prova non può essere utilmente dedotto in cassazione se la censura, in sostanza, mira a sovvertire un accertamento fattuale non sindacabile o non specificamente censurato nei passaggi decisivi.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioniDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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