Cassazione Civile, Ordinanza n. 16672/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale di euro 4.214,04 relativa a sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento ispettivo del 18 giugno 2007. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito, sul rilievo che non fosse stata provata la notificazione della cartella asseritamente avvenuta il 15 dicembre 2009. In appello, la Corte territoriale ha invece rigettato l'opposizione, acquisendo d'ufficio ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. l'attestazione di ricevimento della cartella prodotta dall'Ispettorato, dalla quale risultava la notifica del 15 dicembre 2009. Con il ricorso per cassazione la destinataria della cartella ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., in relazione agli artt. 416, comma 3, e 421 c.p.c., nonché degli artt. 134 c.p.c. e 11 Cost., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto superare il sistema delle preclusioni processuali acquisendo in secondo grado un documento non ritualmente depositato in primo grado, ossia l'attestazione di ricevimento della cartella, per respingere l'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse non specifica e priva di interesse, perché non si confrontava con la complessiva ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata. In particolare, la doglianza si limitava a contestare la prova della notifica della cartella, ma non considerava che la sentenza d'appello aveva valorizzato anche altri fatti storici decisivi e non contestati nel ricorso: l'ordinanza ingiunzione notificata il 30 maggio 2008, due pagamenti parziali eseguiti nel 2008, i solleciti di pagamento ricevuti nel gennaio e nell'ottobre 2009, l'iscrizione a ruolo del 29 ottobre 2009 e la proposizione dell'opposizione solo il 2 novembre 2012. Secondo la Corte, la presenza di atti interruttivi e di pagamenti parziali, da considerarsi riconoscimento del debito, rendeva non decisiva la questione della sola attestazione di notifica della cartella. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 437 c.p.c.
Nel rito del lavoro la norma non può essere invocata in modo sganciato dalla concreta rilevanza della prova acquisita: la censura contro l'acquisizione di documenti in appello è inammissibile se non è specifica e non dimostra la decisività del vizio denunciato.
art. 421 c.p.c.
Il potere officioso di acquisizione probatoria del giudice del lavoro è richiamato come base dell'acquisizione documentale in appello, ma la sua utilizzazione resta irrilevante quando il motivo di ricorso non incide sulla ratio decidendi.
art. 416, comma 3, c.p.c.
È evocato dalla ricorrente come norma sulle preclusioni difensive e documentali nel rito del lavoro; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la ritiene non conferente rispetto alla concreta vicenda.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge richiede che il ricorso sia autosufficiente e specifico, indicando la situazione fattuale su cui si chiede la diversa qualificazione giuridica.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato come norma sul procedimento camerale in cassazione, senza autonoma incidenza sulla decisione di merito processuale.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un errore di diritto, la censura deve essere specifica e deve confrontarsi con tutti i passaggi fattuali decisivi della sentenza impugnata; altrimenti difetta di interesse e di autosufficienza.
- Una doglianza che attacca un solo segmento della motivazione, ignorando ulteriori fatti storici autonomamente idonei a sorreggere la decisione, è inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
- Nel rito del lavoro il potere del giudice di acquisire d'ufficio documenti non può essere contestato in modo astratto: occorre dimostrare che il documento acquisito fosse realmente decisivo e che l'acquisizione abbia inciso sul risultato della causa.
- Ai fini della prescrizione o dell'efficacia interruttiva del credito, rilevano non solo la notifica dell'atto impositivo o della cartella, ma anche eventuali atti di sollecito e i pagamenti parziali, che possono valere come riconoscimento del debito.
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