Cassazione Civile, Ordinanza n. 16675/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I lavoratori, addetti a interventi tecnici presso i clienti, sostenevano che, fino a una certa data, il tempo di percorrenza dalla sede aziendale al primo cliente e dall’ultimo cliente alla sede aziendale fosse stato considerato tempo di lavoro retribuito. Successivamente, in forza di un accordo sindacale aziendale collegato a una ristrutturazione dell’orario, il tempo di lavoro era stato fatto decorrere dall’arrivo presso il primo cliente e cessare alla fine dell’ultimo intervento, con esclusione dalla retribuzione del tempo di viaggio tra sede e cliente e viceversa, salvo l’eventuale eccedenza rispetto a una franchigia giornaliera di 30 minuti complessivi, controllata tramite geolocalizzazione del mezzo aziendale. I ricorrenti chiedevano la declaratoria di nullità parziale della clausola dell’accordo, perché in contrasto con la nozione legale di orario di lavoro e con la giurisprudenza europea, e la conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai tempi di spostamento. La società, nel giudizio di merito e poi in Cassazione con ricorso incidentale, sosteneva la validità dell’accordo, l’inammissibilità della domanda e, in subordine, l’estinzione dei crediti per prescrizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società e ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dei lavoratori, dichiarando assorbito il primo motivo e inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per il riesame della domanda di condanna e per la liquidazione delle differenze retributive dovute in conseguenza della nullità della clausola di franchigia. La Corte ha confermato che la clausola dell’accordo aziendale che escludeva dalla retribuzione il tempo di viaggio entro 30 minuti giornalieri era nulla perché contrastante con la disciplina imperativa sull’orario di lavoro; ha inoltre precisato che la mancanza di specifiche allegazioni sui tempi concreti rileva solo ai fini della quantificazione del credito, non dell’esistenza del diritto, dovendosi procedere all’accertamento in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 1419 c.c.
La nullità parziale colpisce solo la clausola o la parte difforme dalla norma imperativa e si estende all’intero contratto solo in via eccezionale, quando risulti l’interdipendenza del resto dell’assetto negoziale dalla clausola nulla; il giudice non può rilevare d’ufficio l’estensione alla totalità del contratto.
art. 1339 c.c.
La sostituzione automatica delle clausole nulle con norme imperative opera inderogabilmente e consente la conservazione del contratto, impedendo l’estensione della nullità all’intero accordo.
art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003
È orario di lavoro ogni periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni; il tempo di spostamento strettamente funzionale alla prestazione può rientrarvi e non può essere escluso da un accordo collettivo in contrasto con la norma imperativa.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l’errore della Corte d’appello sul preteso difetto di allegazione; la Cassazione afferma che l’allegazione dei tempi concreti incide sulla quantificazione e non sull’esistenza del diritto.
art. 2698 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la valutazione probatoria e il riparto degli oneri, ma non è oggetto di una specifica autonoma ratio decidendi.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni e valutazione dei fatti noti, senza decisivo rilievo autonomo nella motivazione accolta.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici; la censura è assorbita nella questione della quantificazione del credito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato il materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte di cassazione rileva che la doglianza mira a una rivalutazione del compendio istruttorio.
art. 420 c.p.c.
Richiamato nel motivo dei ricorrenti in relazione all’istruzione della causa e alle allegazioni nel rito del lavoro.
art. 421 c.p.c.
Richiamato nel motivo dei ricorrenti per sostenere l’esigenza di attivazione officiosa del giudice nella ricerca della prova.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul diritto di difesa rispetto alla declaratoria di difetto di allegazione.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del motivo sull’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo dichiara inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione delle prove.
art. 36 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di adeguata retribuzione del tempo di lavoro.
art. 2094 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per qualificare il rapporto di lavoro subordinato e la soggezione al potere direttivo.
art. 2099 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di diritto alla retribuzione della prestazione lavorativa.
art. 2103 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle mansioni e alla prestazione lavorativa resa.
art. 1206 c.c.
Richiamato dai ricorrenti senza un autonomo passaggio decisorio nella motivazione accolta.
art. 1223 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di danno patrimoniale e conseguenze dell’inadempimento.
Massime di principio
- La nullità di una singola clausola di un accordo collettivo o contrattuale non comporta automaticamente la nullità dell’intero assetto negoziale; l’estensione totale richiede la prova dell’effettiva interdipendenza delle pattuizioni, prova che grava sulla parte interessata alla caducazione integrale.
- Quando una clausola contrattuale è nulla perché contraria a una norma imperativa, opera la sostituzione automatica della previsione invalida con la disciplina legale inderogabile, con effetto conservativo del contratto.
- Per i lavoratori tecnici esterni, il tempo di trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale al primo cliente e il rientro dall’ultimo cliente alla sede aziendale può integrare orario di lavoro se il lavoratore, durante gli spostamenti, è al servizio del datore di lavoro ed eterodiretto nell’esecuzione della prestazione.
- Un accordo collettivo non può validamente porre a carico del lavoratore, entro una franchigia fissa, tempi che la legge qualifica come orario di lavoro; eventuali vantaggi complessivi del nuovo regime non elidono il contrasto con la norma imperativa.
- Nel giudizio di merito, la mancanza di specifica allegazione sui tempi esatti di lavoro può incidere sulla quantificazione del credito, ma non esclude il diritto alla retribuzione quando il titolo del diritto sia già accertato.
- In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., se la censura mira in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
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