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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16673/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’autorità ispettiva per l’impiego di due lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con sanzione di euro 27.000. Il destinatario dell’ordinanza ha proposto opposizione, respinta in primo grado e poi confermata in appello. In cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza e del procedimento d’appello per asserito difetto di legittimazione passiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che si era costituito in appello in luogo dell’Ispettorato Territoriale che aveva emesso il provvedimento; dall’altro la nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte d’appello avrebbe confutato il motivo di gravame limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali senza esporre autonome ragioni fattuali e giuridiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato il difetto di specificità, perché il ricorrente non ha chiarito contro chi fosse stata effettivamente proposta la vocatio in ius, né se avesse sollevato in appello l’eccezione di difetto di legittimazione passiva o avesse comunque provocato la costituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; ha inoltre osservato che non era dedotto un caso di litisconsorzio necessario originario o processuale, unico non sanabile. Sul secondo motivo ha affermato che la censura di motivazione apparente era anch’essa generica e non autosufficiente, perché non riportava compiutamente il contenuto del motivo di appello né si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione passiva dell’INL; la Corte non ne accoglie la censura per difetto di specificità del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro di impugnazione per i vizi processuali dedotti (nullità della sentenza e del procedimento, motivazione apparente).

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca, è solo apparente o è obiettivamente incomprensibile; nel caso concreto la censura non supera il vaglio di specificità e autosufficienza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 22 L. 689/1981

    Individua il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dall’autorità amministrativa competente.

  • art. 157, comma 3 c.p.c.

    La nullità processuale può ritenersi sanata se la parte non la eccepisce tempestivamente o vi dà causa.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come disposizione che, nel caso considerato, non impedisce la sanatoria della nullità in assenza di litisconsorzio necessario non sanabile.

  • art. 102 c.p.c.

    La Corte precisa che solo la violazione del litisconsorzio necessario originario integra un vizio non sanabile.

  • art. 107 c.p.c.

    La Corte richiama anche il litisconsorzio necessario processuale disposto dal giudice, quale ipotesi non sanabile se non osservata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio nel quale è stata decisa l’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio processuale deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve chiarire il fatto processuale decisivo, indicare contro chi sia stata svolta la vocatio in ius e riportare gli elementi essenziali necessari a verificare il vizio denunciato.
  • La deduzione della nullità della sentenza per motivazione apparente richiede che il ricorrente riporti in modo completo il contenuto del motivo di merito o di appello e si confronti puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; il mero rinvio agli atti di causa non basta.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto, sia meramente assertiva o risulti obiettivamente incomprensibile o contraddittoria; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o il richiamo a precedenti giurisprudenziali se la ratio decidendi resta intelligibile.
  • Le nullità processuali diverse dai casi di litisconsorzio necessario originario o processuale possono essere sanate se la parte non le eccepisce tempestivamente o comunque concorre a determinarle.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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