Cassazione Civile, Ordinanza n. 22891/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da sei ordinanze ingiunzione con cui un ufficio tributi comunale ha ingiunto a una società operante in quattro unità immobiliari ad uso ricettivo il pagamento complessivo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno. Le violazioni contestate consistevano nel mancato accreditamento al portale telematico predisposto dal Comune e nella mancata dichiarazione giornaliera, tramite il medesimo portale, dei pernottamenti. La società ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace, deducendo: la violazione del procedimento sanzionatorio per omesso accertamento delle violazioni; l'insussistenza del presupposto soggettivo, poiché essa non svolgerebbe attività di gestore di struttura ricettiva; in subordine, la necessità di rideterminare le sanzioni in applicazione dell'art. 8 l. 689/1981. Nel regolamento preventivo di giurisdizione la società ha sostenuto che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario, perché si tratta di sanzioni amministrative per obblighi di natura amministrativa, espressamente assoggettate al regime della l. 689/1981 e dell'art. 7-bis d.lgs. 267/2000. Il Comune ha invece eccepito la giurisdizione tributaria, richiamando la natura di tributo comunale dell'imposta di soggiorno e la funzione degli obblighi violati come presupposti dell'accertamento tributario.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che le sanzioni impugnate non abbiano natura tributaria, perché irrogate non per omesso o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, ma per la violazione di prescrizioni regolamentari aventi natura amministrativa e procedimentale, relative all'accreditamento al portale e alla dichiarazione giornaliera dei pernottamenti. Conseguentemente, l'opposizione alle ordinanze ingiunzione va proposta dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. 150/2011. La Corte ha inoltre osservato che la contestazione della qualità di soggetto obbligato non trasforma la controversia in tributaria, poiché serve solo a contestare la legittimità delle sanzioni amministrative. La giurisdizione tributaria è stata esclusa perché il legislatore e il regolamento comunale distinguono nettamente tra sanzioni tributarie per violazioni attinenti al pagamento dell'imposta e sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi di accreditamento e dichiarazione.
Norme richiamate
consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo la definizione delle fattispecie imponibili.
consente ai Comuni di istituire l'imposta di soggiorno e individua il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento, della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti.
attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sui tributi di ogni genere, comprese le relative sanzioni, ma solo quando le sanzioni abbiano natura tributaria.
prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali; nel caso di specie è la base normativa delle sanzioni impugnate.
si applica al procedimento sanzionatorio richiamato dal regolamento, con possibilità di pagamento in misura ridotta.
regola l'opposizione alle ordinanze ingiunzione in materia di sanzioni amministrative.
stabilisce che l'opposizione alle ordinanze ingiunzione emesse ai sensi della l. 689/1981 si propone dinanzi al giudice ordinario.
richiamato dalla ricorrente per la rideterminazione del quantum sanzionatorio in caso di unico comportamento omissivo.
art. 10 regolamento comunale sull'imposta di soggiorno del Comune di Maiori
contiene la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive.
art. 7 regolamento comunale sull'imposta di soggiorno del Comune di Maiori
individua le violazioni consistenti nel mancato accreditamento al portale e nella mancata dichiarazione giornaliera dei pernottamenti.
richiamato dal regolamento per le sanzioni relative alle violazioni di natura tributaria, come l'omesso o parziale versamento dell'imposta.
richiamato dal regolamento per il procedimento applicabile alle sanzioni tributarie.
Massime di principio
- Per stabilire se la controversia appartenga alla giurisdizione tributaria o ordinaria occorre avere riguardo alla natura della sanzione impugnata: la giurisdizione tributaria sussiste solo se la sanzione ha natura tributaria e si collega a una violazione inerente al rapporto d'imposta.
- Le sanzioni irrogate per la violazione di obblighi regolamentari di natura amministrativa o procedimentale, ancorché connessi alla gestione di un tributo locale, restano devolute al giudice ordinario quando non colpiscano l'omesso o parziale versamento del tributo.
- La qualificazione della controversia non muta per il solo fatto che il contribuente contesti di essere il soggetto obbligato: tale contestazione incide sulla legittimità della sanzione, ma non trasforma la natura amministrativa della violazione in una controversia tributaria.
- Quando un regolamento comunale distingue espressamente tra sanzioni tributarie per violazioni attinenti al pagamento del tributo e sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi strumentali, tale distinzione è decisiva anche ai fini della giurisdizione.
- L'opposizione avverso ordinanze ingiunzione emesse ai sensi della l. 689/1981 si propone dinanzi al giudice ordinario, salvo che la sanzione abbia effettiva natura tributaria.
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