Cassazione Civile, Ordinanza n. 22895/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una creditrice di crediti alimentari/mantenimento agì con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti la rinuncia, compiuta dal proprio ex coniuge, alle indennità di carica di sindaco in favore del comune. Sosteneva che tale rinuncia pregiudicasse la possibilità di soddisfare il proprio credito, già accertato e rimasto inadempiuto. Il tribunale accolse la domanda e la corte d'appello confermò, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione e ritenendo sussistenti sia il pregiudizio alle ragioni creditorie sia la consapevolezza del debitore. Il comune ricorrente in cassazione dedusse: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la revocatoria finisse per incidere sulla delibera della giunta comunale e sulla destinazione pubblicistica delle somme, nonché che l'atto fosse politico e dunque sottratto al sindacato giurisdizionale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; 3) violazione dell'art. 2901 c.c., per avere ritenuto pregiudizievole l'atto senza considerare la sua natura politica e il successivo pagamento del debito prima dell'introduzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la giurisdizione del giudice ordinario, perché la domanda aveva ad oggetto un'azione revocatoria volta a tutelare un diritto soggettivo di credito e investiva un atto dispositivo di autonomia privata, ossia la rinuncia a un credito, senza impugnare la delibera comunale. Ha escluso che si trattasse di atto politico, evidenziando che la nozione è di stretta interpretazione e richiede l'esercizio di un potere politico; la rinuncia all'indennità di carica da parte del sindaco è stata qualificata come scelta personale, non come esercizio di poteri pubblici. Ha poi respinto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello completa e non apparente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto a contestare un apprezzamento di merito sul pregiudizio e perché non colpiva la ratio decidendi della corte territoriale, la quale aveva valorizzato la natura periodica del credito di mantenimento e il mancato prova dell'integrale adempimento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rito sommario con cui è stata proposta in primo grado l'azione revocatoria.
disciplina l'azione revocatoria ordinaria, applicabile anche alla rinuncia a un credito quando l'atto pregiudica le ragioni del creditore.
gli effetti della revocatoria sono di inefficacia relativa e di inopponibilità al creditore che agisce.
richiamato per affermare che rileva la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore sui propri beni.
la giurisdizione si determina sulla base della domanda, secondo petitum sostanziale e causa petendi.
art. 7 codice del processo amministrativo
richiamato nella tesi difensiva sul preteso atto politico, ma ritenuto non pertinente perché l'atto non era politico.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare motivazione apparente; il motivo è stato rigettato perché la motivazione era ritenuta sufficiente.
art. 111 Cost.
richiamato in tema di necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
norma sul procedimento camerale in cassazione.
richiamato per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla mancata prova dell'adempimento da parte del debitore.
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi: se la domanda è un'azione revocatoria diretta a tutelare un diritto di credito mediante l'inefficacia relativa di un atto dispositivo del debitore, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- L'atto politico è configurabile solo quando l'atto provenga da un organo di indirizzo politico ed esprima un potere politico libero nel fine; non basta che la scelta sia ispirata da valutazioni o motivazioni politiche.
- La rinuncia a un credito da parte di un soggetto pubblico non diventa per ciò solo atto politico: se incide sulla sfera patrimoniale del soggetto e deriva da autonomia privata, resta un atto civilisticamente sindacabile.
- Nel giudizio revocatorio rileva l'effetto pregiudizievole dell'atto sulla garanzia patrimoniale del creditore, non il titolo pubblicistico o privatistico del credito rinunciato.
- La revocatoria determina inefficacia relativa e inopponibilità dell'atto al creditore che agisce; non incide sulla validità dell'atto né, di regola, sulla legittimità degli atti amministrativi successivi che ne abbiano preso atto.
- In sede di legittimità non è sindacabile la mera valutazione di merito sul pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie, salvo che la censura investa specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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