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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22893/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia riguardava una domanda di usucapione proposta da un privato su alcuni terreni siti in Ardea. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello, su impugnazione dell’amministrazione, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che la questione dovesse essere devoluta al Commissario per gli usi civici, poiché i terreni risultavano gravati da uso civico di pascolo e l’ente convenuto aveva eccepito la loro inclusione nel demanio civico. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con cinque motivi, l’omesso esame di documenti e fatti decisivi, la violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. per la mancata considerazione di documenti prodotti in appello, la violazione degli artt. 11 e 29 della legge n. 1766 del 1927, la qualificazione erronea dei terreni come demaniali anziché privati e la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per il mancato rilievo di un preteso giudicato esterno formatosi su una precedente decisione del Commissario per gli usi civici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura secondo cui la controversia non richiedeva un accertamento in via principale sulla demanialità del bene, ma atteneva a un terreno gravato da uso civico su fondo non demaniale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese. I primi due motivi e il quinto sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 586 c.c.

    richiamato come titolo in base al quale lo Stato avrebbe acquisito i terreni quale erede necessario; dato fattuale valorizzato nei gradi di merito.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    invocato per sostenere l’ammissibilità della produzione in appello di documenti ritenuti indispensabili alla decisione.

  • artt. 11 e 29 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    la Corte richiama l’art. 29 per affermare la competenza del Commissario solo nelle controversie su esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e sulla qualità demaniale del suolo; nel caso concreto la controversia era invece su bene gravato da uso civico ma non demaniale, con giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 4 n. 2 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    richiamato per qualificare il diritto civico di pascolo già accertato sui terreni.

  • art. 2909 c.c.

    dedotto nel quinto motivo come norma sul giudicato esterno, che il ricorrente riteneva rilevabile d’ufficio.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 2909 c.c. sul giudicato formale e sulla pretesa preclusione derivante dalla precedente decisione del Commissario.

  • art. 4 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    menzionato nel ragionamento della Corte per distinguere i casi di uso civico su beni altrui rispetto al demanio civico.

  • art. 5 ss. L. 16 giugno 1927, n. 1766

    richiamati in relazione al procedimento di liquidazione degli usi civici su beni di proprietà privata.

  • L. 20 novembre 2017, n. 168

    citata come disciplina dei beni collettivi, nel contesto della distinzione tra proprietà collettiva e uso civico su fondo altrui.

Massime di principio

  • Le controversie appartengono alla giurisdizione del Commissario per gli usi civici quando richiedono, in via principale, l’accertamento dell’esistenza, della natura, dell’estensione o della demanialità del bene in relazione agli usi civici.
  • Se l’esistenza dell’uso civico è già pacifica o già accertata, ma la lite riguarda un fondo gravato da uso civico su bene non demaniale, la domanda di usucapione resta devoluta al giudice ordinario.
  • La sola eccezione di appartenenza del bene al demanio civico non sposta automaticamente la giurisdizione al giudice speciale se la questione demaniale non è il vero oggetto del contendere ma solo un presupposto già definito o non controverso.
  • Per distinguere tra giurisdizione ordinaria e commissariale occorre verificare se il giudizio imponga un nuovo accertamento sulla qualitas soli oppure se tale profilo sia stato già definitivamente risolto da precedenti decisioni.
  • L’uso civico può gravare tanto su beni di proprietà collettiva quanto su beni di proprietà privata; solo nel primo caso il bene presenta natura demaniale collettiva, mentre nel secondo il diritto civico opera come limite su bene altrui.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizionePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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