Cassazione Civile, Ordinanza n. 22892/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa appaltatrice)
La controversia
Una azienda sanitaria regionale aveva avviato una gara regionale per l’affidamento del servizio di pulizia, mentre in parallelo Consip aveva concluso una convenzione-quadro per servizi analoghi. Nelle more della gara regionale, l’ente sanitario aveva aderito alla convenzione Consip e, una volta conclusa anche la gara regionale, aveva nuovamente scelto di restare nella convenzione nazionale invece di affidarsi alle imprese risultate aggiudicatarie dei lotti regionali. Queste ultime avevano impugnato l’atto di adesione alla convenzione Consip davanti al giudice amministrativo, ottenendone l’annullamento in primo e in secondo grado. La società aggiudicataria della convenzione Consip ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con i primi due ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale e travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe inciso sul merito dell’azione amministrativa imponendo di preferire la gara regionale e precludendo una valutazione discrezionale di convenienza tra convenzione nazionale e gara locale; con il terzo ha dedotto che la decisione avrebbe finito per imporre un recesso da un contratto già concluso, questione che attiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di eccesso di potere giurisdizionale perché il Consiglio di Stato non ha imposto alla pubblica amministrazione di compiere un nuovo atto discrezionale, ma si è limitato a dichiarare illegittimo un provvedimento già adottato, con cui l’amministrazione si era svincolata dall’esito della gara regionale e aveva aderito alla convenzione Consip senza annullare previamente la procedura regionale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché estraneo alla ratio decidendi: la sentenza impugnata aveva riguardato solo la legittimità dell’atto amministrativo di adesione alla convenzione, e non aveva statuito su obblighi o facoltà nascenti da un contratto già concluso né su un recesso contrattuale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle parti costituite, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamato dalla ricorrente per sostenere il superamento dei limiti della giurisdizione amministrativa; la Corte esclude che vi sia stata invasione del merito dell’azione amministrativa
art. 34, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamato come parametro dei limiti della giurisdizione amministrativa; la Corte ritiene che il giudice amministrativo abbia deciso sulla legittimità di un atto già emanato
art. 4 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
invocato dalla ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione; la Corte non ravvisa sconfinamenti
art. 7 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamato nel motivo di ricorso sul riparto di giurisdizione; la Corte reputa la censura infondata
art. 34, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamato per sostenere che il giudice amministrativo avrebbe anticipato il giudizio su atti futuri; la Corte nega che la sentenza abbia deciso su future determinazioni amministrative
base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato nella liquidazione delle spese forfettarie
Massime di principio
- Non vi è eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice amministrativo si limita a sindacare la legittimità di un provvedimento già adottato, senza imporre alla pubblica amministrazione una specifica scelta discrezionale o un atto futuro.
- La denuncia di travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione non può essere fondata sul fatto che la decisione amministrativa sia stata ritenuta illegittima: il controllo sulla legittimità dell’atto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- È inammissibile per difetto di pertinenza il motivo di ricorso per cassazione che investa profili non decisi dalla sentenza impugnata e quindi estranei alla sua ratio decidendi.
- La questione della validità o efficacia di un recesso da un contratto già concluso è distinta dalla legittimità dell’atto amministrativo di scelta o adesione alla procedura di affidamento, e non può essere confusa con essa ai fini del riparto di giurisdizione.
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