Cassazione Civile, Ordinanza n. 22896/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia origina da una condanna emessa dalla Corte dei conti nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile in via solidale del danno cagionato a una società regionale, per fatti verificatisi tra il 2011 e il 2013 e consistenti nell'acquisizione in locazione di immobili da adibire a sede aziendale. In appello era stata respinta anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, sul rilievo che la società danneggiata dovesse qualificarsi come società in house della Regione Sardegna, con conseguente giurisdizione contabile. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un motivo unico avverso tale statuizione, contestando la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti. Nelle more, tuttavia, il ricorrente ha depositato memoria aderendo all'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite in un giudizio analogo, nel senso dell'affermazione della giurisdizione contabile.
La decisione
La Corte ha richiamato integralmente il precedente delle Sezioni Unite n. 3869/2023, ribadendo che i requisiti della società in house providing fondano eccezionalmente la giurisdizione contabile in ambito societario e che, nel caso di specie, tali requisiti risultavano presenti nella società Sardegna IT srl sulla base dei relativi statuti. Ha quindi ritenuto infondata la censura di difetto di giurisdizione e ha rigettato il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per la posizione solo formale del Procuratore generale controricorrente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La giurisdizione contabile può estendersi alle controversie in materia di responsabilità amministrativa quando il danno sia arrecato a una società in house, in quanto tale società è sostanzialmente assimilabile a un'articolazione della pubblica amministrazione.
- Per qualificare una società come in house providing occorre verificare congiuntamente tre requisiti: capitale integralmente pubblico non cedibile a privati, attività prevalente svolta in favore degli enti pubblici partecipanti e controllo analogo a quello esercitato dagli enti sui propri uffici.
- Quando la Corte di cassazione richiama e applica un precedente delle Sezioni Unite su un punto di giurisdizione, la censura incompatibile con tale orientamento viene respinta se il caso concreto presenti i medesimi presupposti fattuali e statutari.
- In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
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