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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22900/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria esercitata dalla Procura contabile per rendere inefficaci donazioni di immobili compiute da un soggetto poi condannato per responsabilità erariale in favore della moglie e della figlia. La Corte dei conti in appello aveva confermato l'inefficacia degli atti di liberalità, ritenendo sussistente la giurisdizione contabile perché la revocatoria era posta a tutela di un credito erariale già accertato con giudicato. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: con il primo, violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 101 c.p.c., sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna del donante non potesse essere opposto alle donatarie, estranee a quel processo; con il secondo, difetto di giurisdizione contabile, negando la natura erariale del credito cautelando perché derivante da attività svolta in una società di diritto privato e non in una società in house.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito ed esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti inammissibili e comunque infondati. Ha affermato che, in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. per motivi attinenti alla giurisdizione, non possono essere censurati errores in procedendo o in iudicando, perché attengono ai limiti interni della giurisdizione e non alla sua esistenza. Ha quindi ritenuto non sindacabili le valutazioni della Corte dei conti circa l'efficacia del giudicato di responsabilità e la natura erariale del credito. Ha inoltre ribadito che il Pubblico Ministero contabile è legittimato a promuovere l'azione revocatoria a tutela del credito da danno erariale anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e che tale legittimazione non esclude, in astratto, quella dell'amministrazione danneggiata davanti al giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la qualità solo formale di parte del Procuratore generale.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    motivi attinenti alla giurisdizione

    consente il ricorso per cassazione solo per vizi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione, non per errores in procedendo o in iudicando

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'opponibilità del giudicato, ma la Corte ne esclude il rilievo nei limiti del sindacato sulla giurisdizione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di giudicato, ma la Corte reputa la censura estranea al sindacato di giurisdizione

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, senza che la doglianza incida sui limiti esterni della giurisdizione

  • art. 73 d.lgs. n. 174 del 2016

    riconosciuto come base normativa dell'azione revocatoria del PM contabile a tutela del credito erariale

  • art. 1, comma 174, l. n. 266 del 2005

    richiamato quale ulteriore fondamento della legittimazione del PM contabile all'azione revocatoria

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice contabile, i motivi attinenti alla giurisdizione non possono essere utilizzati per contestare errori di diritto o di procedura commessi nel merito della decisione, perché tali doglianze attengono ai limiti interni della giurisdizione.
  • Quando il credito erariale è stato definitivamente accertato con giudicato di responsabilità, la sua natura erariale non è più rimettibile in discussione nel giudizio successivo volto alla tutela cautelare del credito mediante azione revocatoria.
  • L'azione revocatoria a tutela del credito da danno erariale può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile dinanzi alla Corte dei conti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accerta il credito.
  • La legittimazione del Pubblico Ministero contabile ad agire in revocatoria per il credito erariale non esclude, in astratto, la concorrente legittimazione dell'amministrazione danneggiata ad agire davanti al giudice ordinario, con questioni di coordinamento che non incidono sulla giurisdizione.
  • La qualificazione del credito come erariale, una volta coperta da giudicato, preclude al giudice di legittimità ogni ulteriore valutazione sul punto nel giudizio successivo di revocatoria.
  • I profili relativi alla società debitrice o alla sua natura privatistica o in house, ove il credito sia già stato accertato come erariale, non sono più scrutinabili come questioni di giurisdizione nel successivo giudizio revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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