Cassazione Civile, Ordinanza n. 21612/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Una persona fisica propose opposizione avverso plurime cartelle di pagamento, riferite a crediti tributari e non tributari, lamentando di averne avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo acquisito autonomamente. Dedusse, da un lato, l’omessa notifica delle cartelle e, dall’altro, l’estinzione dei crediti per prescrizione. In primo grado il giudice di pace dichiarò il proprio difetto di giurisdizione su una cartella per crediti tributari e accolse l’opposizione sulle altre, ritenendo maturata la prescrizione. In appello, invece, il tribunale accolse il gravame dell’agente della riscossione e rigettò la domanda. In cassazione la ricorrente articolò otto motivi: contestò la mancata verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni sui referti di notifica e sugli avvisi di ricevimento prodotti in copia; denunciò omessa pronuncia e omesso esame sul disconoscimento delle scritture; censurò la ritenuta regolarità della notifica di una cartella eseguita con le forme dell’irreperibilità relativa in assenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; dedusse ultrapetizione; contestò la qualificazione delle domande di definizione agevolata come atti interruttivi della prescrizione; e, soprattutto, censurò la negazione dell’interesse ad agire nell’impugnazione del ruolo per far valere prescrizione e inesistenza del credito, oltre a lamentare motivazione apparente della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbenti e decisive le censure sull’ammissibilità dell’azione: l’impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è ammissibile solo se l’estratto rappresenta il primo atto con cui il contribuente apprende della pretesa e, in ogni caso, richiede la dimostrazione di un concreto interesse ad agire. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva allegato né provato un interesse attuale e qualificato alla tutela immediata, limitandosi a dedurre la prescrizione di crediti per i quali non risultava intrapresa alcuna iniziativa esecutiva. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che difettasse una condizione dell’azione e ha confermato, con motivazione emendata, il dispositivo di rigetto della sentenza impugnata. Le ulteriori questioni sulla notifica delle cartelle, sulle scritture disconosciute e sugli atti interruttivi della prescrizione sono state dichiarate irrilevanti e assorbite. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e di autenticità delle sottoscrizioni contestate.
richiamati dalla ricorrente per sostenere il tempestivo disconoscimento delle scritture prodotte in copia e la necessità di verificazione.
art. 139, quarto comma, c.p.c.
invocato per censurare la ritenuta regolarità della notificazione eseguita con modalità di irreperibilità relativa senza avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione alla disciplina della notificazione degli atti tributari.
invocato per contestare la qualificazione delle domande di adesione alla definizione agevolata come atti interruttivi della prescrizione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo della pretesa e della prescrizione tramite impugnazione del ruolo.
richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
citato nel passaggio sulle modalità di allegazione in cassazione dell’interesse ad agire sopravvenuto.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
indicato come norma che ha introdotto, in conversione, la modifica dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
considerato norma che specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata, applicabile ai processi pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in collegamento con la misura del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- L’impugnazione della cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo è ammissibile solo se l’estratto costituisce il primo atto con cui il destinatario ha avuto conoscenza della pretesa e solo in presenza di un concreto interesse ad agire.
- L’interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica e va valutato con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione, anche alla luce di sopravvenienze normative.
- La mera deduzione della prescrizione di un credito non basta a fondare l’impugnazione del ruolo quando non sia allegata una situazione di obiettiva incertezza attuale o una iniziativa esecutiva già intrapresa dall’amministrazione.
- Se difetta una condizione dell’azione, le ulteriori censure sulla validità delle notifiche o su eventuali atti interruttivi della prescrizione restano irrilevanti e assorbite.
- In cassazione l’interesse sopravvenuto può essere allegato nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità, ma resta comunque necessario che esso risulti dedotto e dimostrato dalla parte che agisce.
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