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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19501/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento Ici per l'anno 2008 relativi a terreno edificabile (foglio 45, particella 757) per infedele dichiarazione. I ricorrenti contestano: 1) l'insussistenza del presupposto impositivo per effetto di limitazioni di edificabilità dovute a illeciti civili dei confinanti; 2) l'errata determinazione del valore venale in comune commercio utilizzata dal Comune (confronti con atti di compravendita ritenuti non omogenei o posti in zone diverse); 3) difetto di motivazione degli avvisi (mancata indicazione della modalità di determinazione del valore €/mc e differenze fra il 2007 e il 2008); 4) violazione del principio del legittimo affidamento per mancata contestazione per 13 annualità; 5) violazione delle regole sul contraddittorio nell'accertamento con adesione (termine e mancata convocazione). Inoltre eccezioni relative alla imputazione di pagamenti in ravvedimento non debitamente considerati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: molte delle doglianze costituivano inammissibili richieste di rinnovata valutazione dei fatti e delle prove (riesame del merito, vietato in sede di legittimità); la determinazione del valore venale operata dal Comune è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata con atti comparativi riferiti ad aree con analoga destinazione urbanistica e caratteristiche (ai fini dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992); le eccezioni sul giudicato erano infondate poiché il precedente invocato riguardava diverso tributo e diverse parti; la pretesa relativa ai versamenti in ravvedimento è risultata inammissibile per insufficiente allegazione e prova della diversa imputazione; il principio del legittimo affidamento non opera in assenza di atti dell'amministrazione che abbiano creato affidamento o di errori/omissioni direttamente imputabili all'amministrazione; il termine per la convocazione nel procedimento di accertamento con adesione non è perentorio e la mancata convocazione non invalida automaticamente l'accertamento se il contraddittorio è stato comunque instaurato o la definizione non perfezionata. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 500,00 per competenze e € 200,00 per esborsi) e dà atto dell'eventuale obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5 comma 5

    "ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche."

    La Corte ritiene legittima la determinazione comunale fondata su atti di compravendita comparativi di aree con analoga destinazione urbanistica e caratteristiche (zona di espansione con piano attuativo approvato); il giudice di merito può selezionare gli atti ritenuti omogenei, e tale scelta è riservata alla valutazione del merito.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. ... Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa."

    Il principio del legittimo affidamento ex art.10 opera solo se esistono atti o comportamenti dell'amministrazione che hanno indotto ragionevole affidamento o vi sono errori/omissioni direttamente imputabili all'amministrazione; la mera mancata contestazione in anni precedenti non basta a fondare il legittimo affidamento.

  • codice civile, art. 2697

    L'onere della prova resta disciplinato dall'art. 2697; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata attribuzione indebita dell'onere probatorio e che la valutazione delle prove sia rimessa al giudice di merito.

  • codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 3,4,5)

    Norma citata quale base delle censure in cassazione; la Corte evidenzia i limiti del sindacato di legittimità, specialmente quanto a riesame del merito e omessa pronuncia su fatti non adeguatamente allegati.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Riferimento ai poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ha ritenuto non necessario attivarli perché il Comune ha fornito elementi comparativi ritenuti sufficienti.

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6

    Relativo alla procedura di accertamento con adesione: la presentazione dell'istanza sospende il termine di impugnazione per 90 giorni; la mancata convocazione non rende automaticamente inefficace l'avviso di accertamento e la convocazione è in certa misura discrezionale.

  • codice civile, art. 2909

    "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa."

    La sentenza che accerta obblighi per un determinato anno può avere efficacia vincolante per anni successivi solo per elementi costitutivi permanenti e se riguarda le stesse parti; non si applica tra tributi diversi o tra parti diverse.

  • d.P.R. 472/1997, art. 16

    Norma citata tra quelle riferite alla motivazione degli atti e alle sanzioni; la Corte non ha ritenuto violata la normativa sulla motivazione e sulla comunicazione degli oneri.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiamata in relazione ai principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione fornita negli avvisi e nella sentenza impugnata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater

    Citato riguardo al possibile obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza del presupposto per il versamento se dovuto.

Massime di principio

  • La determinazione del valore venale per aree edificabili può essere basata su atti di compravendita comparativi riguardanti aree con analoga destinazione urbanistica e caratteristiche: la valutazione dei mezzi istruttori spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di cassazione se adeguatamente motivata.
  • Il ricorso per cassazione non è lo strumento per rinnovare la valutazione del merito dei fatti o delle prove: censure che mirano a un diverso apprezzamento probatorio sono inammissibili.
  • Il principio del legittimo affidamento (art.10 l.212/2000) richiede atti o comportamenti amministrativi idonei a creare affidamento o errori/omissioni direttamente imputabili all'amministrazione; la semplice mancata contestazione in anni precedenti non basta.
  • Le questioni inerenti a pagamenti o ravvedimenti devono essere adeguatamente allegati e provati fin dall'introduzione del giudizio; documenti prodotti tardivamente o senza chiara imputazione non sono sufficienti per modificare la decisione.
  • Nella procedura di accertamento con adesione la mancata convocazione entro un termine previsto dal regolamento locale non è necessariamente perentoria: la predisposizione del contraddittorio e la sospensione del termine per 90 giorni sono disciplinate come facoltà e misure operative, e la loro irregolarità non annulla automaticamente l'accertamento se il contraddittorio è stato comunque instaurato o la definizione non perfezionata.
  • La sentenza passata in giudicato ha efficacia solo rispetto a elementi costitutivi tendenzialmente permanenti tra le stesse parti e per lo stesso tributo; non vincola rispetto a tributi diversi o annualità diverse basate su fatti differenti.

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