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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19498/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia su esistenza e manutenzione/adempimento di una servitù di non edificare gravante sul fondo di proprietà del Donadoni (mappale 1351/b). La Fondazione (e il Comune, congiuntamente) avevano chiesto accertamento della servitù e la demolizione dell'edificio costruito dal Donadoni (sentenza di primo grado e titolo giudiziale del 1980). Questioni principali: se il diritto reale di servitù si fosse prescritto per non uso (ventennale ai sensi dell'art. 1073 c.c.), se atti come il precetto del 1983 e del 1993 fossero idonei ad interrompere tale prescrizione, la prescrizione dell'obbligo di demolire derivante dal titolo giudiziale (decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.), nonche' validità della procura unica conferita a un difensore dalle parti attrici per possibile conflitto d'interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso proposti da Donadoni (relativi alla prescrizione della servitù e all'inefficacia interruttiva del precetto rispetto ai diritti reali) e ha rigettato il secondo motivo; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione per ulteriore decisione e per la liquidazione delle spese. Principalmente la Cassazione ha stabilito che: a) il precetto (intimazione) non interrompe la prescrizione ventennale del diritto reale di servitù negativa; b) il termine ventennale per la servitù si è corso dal passaggio in giudicato del titolo del 1980 e, in assenza di una domanda giudiziale interruttiva, si è quindi estinto; c) l'obbligo di demolire, essendo obbligazione di fare derivante dalla sentenza, si prescrive in dieci anni, e risultava anch'esso estinto; d) non era possibile utilizzare l'azione ex art. 612 c.p.c. per aggirare la decorrenza dei termini prescrizionali; e) la questione della validità della procura è stata invece ritenuta infondata dalla Corte d'Appello e non accolta dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1073 c.c.

    Per le servitù negative il termine ventennale di prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ha impedito l'esercizio del diritto; l'interruzione della prescrizione del diritto reale richiede tipicamente una domanda giudiziale, non una mera intimazione stragiudiziale.

  • art. 1165 c.c.

    Le disposizioni generali sulla prescrizione, comprese quelle relative a sospensione e interruzione, si osservano in quanto applicabili all'usucapione; richiamato in relazione all'applicabilità delle regole sulla prescrizione anche al caso di usucapione/possessione.

  • art. 2934 c.c.

    Principio generale che i diritti si estinguono per prescrizione quando il titolare non li esercita per il tempo determinato dalla legge; applicato per valutare estinzione del titolo esecutivo e dei diritti reali.

  • art. 2946 c.c.

    Stabilisce il termine ordinario decennale di prescrizione per i diritti aventi natura di obbligazione personale; applicato per affermare che l'obbligo di demolire derivante da sentenza si prescrive in dieci anni.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nella discussione sulle categorie di prescrizione e sulla natura dei diritti interessati; impatto valutato in relazione all'azione esecutiva e ai termini.

  • art. 612 c.p.c.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri per individuare le modalità attuative di provvedimenti demolitori; la Corte osserva tuttavia che tali poteri non consentono di supplire alla sopravvenuta prescrizione del titolo sostanziale che fonda l'esecuzione.

  • art. 182 c.p.c.

    Norme sul mandato alle liti e sulla rappresentanza processuale; utili alla verifica della validità della procura conferita a un solo difensore da più parti e alla valutazione del conflitto d'interessi.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina del patrocinio e della incompatibilità per i difensori; la Corte richiama il principio che la valutazione del conflitto è concreta e collegata al rapporto tra le parti.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiesto in ricorso per censurare la carenza di legittimazione ad agire del Comune; la Cassazione ha ritenuto che tale motivo fosse assorbito o infondato dopo l'esame principale.

  • art. 132 c.p.c.

    Norma relativa al contenuto e all'oggetto della decisione; richiamata in motivi di omesso esame di fatti decisivi e carenza di motivazione; alcuni motivi correlati sono stati dichiarati assorbiti.

  • art. 1158 c.c.

    Norma relativa all'usucapione (periodi e condizioni); richiamata in relazione alla domanda subordinata di usucapione del ricorrente e assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in connessione con l'art. 2934 c.c. e le regole sull'esecuzione; la Corte ha ritenuto infondate le argomentazioni che avrebbero consentito di aggirare la prescrizione del titolo mediante strumenti procedurali.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Riferimento formale per l'eventuale contributo unificato dovuto dalle parti incidentali; la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • Nelle servitù negative (es. servitù inaedificandi) la prescrizione ventennale per non uso decorre dal momento in cui si è impedito l'esercizio del diritto; per interrompere tale prescrizione occorre, in linea generale, un atto giudiziale e non è sufficiente una diffida o un precetto stragiudiziale.
  • La notifica di un precetto e la costituzione in mora possono interrompere la prescrizione delle obbligazioni ma non quella dei diritti reali prediali; pertanto, per proteggere diritti reali negativi, il titolare deve promuovere l'azione giudiziale idonea entro i termini prescrizionali.
  • Un titolo giudiziale può contenere disposizioni di carattere reale e obbligatorio: il diritto reale si prescrive secondo il relativo termine (ventennale per molte servitù), mentre l'azione o l'obbligo di fare derivante dalla sentenza (es. demolizione) segue il termine decennale previsto per le obbligazioni (art. 2946 c.c.).
  • I poteri del giudice dell'esecuzione (art. 612 c.p.c.) sulla determinazione delle modalità esecutive non consentono di supplire alla sopravvenuta estinzione del titolo sostanziale per prescrizione; l'esecutività non può essere ricreata quando il diritto che la fonda si è estinto.
  • La validità del mandato conferito a un unico difensore da più parti va valutata concretamente: il conflitto d'interessi deve essere effettivo e pertinente al rapporto processuale concreto, non astratto; la mera appartenenza di interessi simili non rende automaticamente nullo il mandato.

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