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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19519/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva dichiarato l'estinzione delle servitù costituite con un patto speciale del 1° giugno 1992 e l'inesistenza di una servitù di passaggio di condutture elettriche. In primo grado i ricorrenti erano stati condannati nella domanda riconvenzionale (rimozione di cancello, tubazioni, divieto di occupazione area parcheggio) e l'attore G. Zucchetti aveva chiesto l'accertamento dell'inesistenza delle servitù. In cassazione i ricorrenti lamentano, tra l'altro, errata interpretazione della clausola condizionale del patto speciale, applicazione indebita dell'art.1359 c.c. (fictio di avveramento della condizione), violazione dei criteri di interpretazione contrattuale (artt.1362,1367 c.c.), e difetti di motivazione e valutazione probatoria su usucapione, destinazione del padre di famiglia e posa di condutture e materiali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente il terzo, quarto, sesto e settimo motivo di ricorso, osservando che la Corte d'Appello ha fatto un uso improprio del criterio sussidiario di interpretazione (art.1367 c.c.) senza indagare adeguatamente la volontà negoziale per come prescritta dagli artt.1362 e 1363 c.c. e senza provare una condotta dolosa o colposa dei titolari del fondo dominante che giustificasse l'applicazione dell'art.1359 c.c. La Suprema Corte ha inoltre rilevato l'invalidità della procura rilasciata ad un difensore perché autenticata dal medesimo difensore (richiamo all'art.83 c.p.c. nella disciplina previgente) e ha cassato la sentenza impugnata nella parte censurata (annullamento per le questioni relative all'avveramento della condizione e all'interpretazione del patto speciale), dichiarando assorbiti per effetto dell'accoglimento i restanti motivi dal primo all'undicesimo; ha invece rigettato i motivi dal dodicesimo al sedicesimo ritenendoli inammissibili o infondati. In sintesi la Cassazione ha annullato la pronuncia di merito nella parte in cui aveva ritenuto operante la finzione ex art.1359 c.c. e nei punti in cui la motivazione si fondava su una interpretazione sussidiaria non supportata dal testo negoziale.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c. (previgente)/procura speciale

    la procura speciale nel giudizio di cassazione non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso; se non è rilasciata in occasione di tali atti è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 (atto pubblico o scrittura privata autenticata che faccia riferimento agli elementi essenziali del giudizio)

    La Corte ha ritenuto invalida la procura autenticata dal difensore perché il giudizio è iniziato prima dell'entrata in vigore della legge n.69/2009; dunque era necessario il conferimento nelle forme pubbliche/privata autenticata che richiamino gli elementi essenziali del giudizio.

  • art. 1359 c.c.

    la condizione si considera avverata quando questa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento

    La Corte ricorda che l'art.1359 trova applicazione solo in ipotesi di condizione casuale o potestativa mista e richiede la sussistenza di una condotta dolosa o colposa della parte che abbia interesse contrario; non può operare per un mero comportamento inattivo a meno che non derivi violazione di un obbligo contrattuale o di legge.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato in relazione al dovere di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione: l'omissione è rilevante solo se viola un obbligo di agire che incide sulle ragioni dell'altra parte.

  • art. 1362 c.c.

    Criterio primario di interpretazione: il giudice deve accertare la volontà effettiva delle parti partendo dal tenore letterale del negozio prima di ricorrere a criteri sussidiari.

  • art. 1367 c.c.

    nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo il quale non ne avrebbero alcuno

    La norma è criterio sussidiario da usare solo dopo aver applicato i criteri letterale, logico e sistematico; non può sostituire la volontà delle parti con un'interpretazione che crei obblighi non desumibili dal testo.

  • art. 2697 c.c.

    Riferito all'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione dell'onere; la valutazione sull'idoneità dei documenti è rimessa al giudice di merito.

  • art. 1067 c.c.

    Citato in relazione all'illecito deposito di materiali sul fondo servente: la Corte di merito ha ritenuto, valutando le testimonianze, che il deposito fosse temporaneo e non tale da ostacolare il passaggio.

Massime di principio

  • Quando un diritto (es. servitù) è posto in un negozio condizionato, l'interpretazione deve partire dal tenore letterale del negozio (art.1362 c.c.) e dalla volontà delle parti; il criterio di conservazione (art.1367 c.c.) è residuale e non può imporre obblighi non desumibili dal testo.
  • L'art.1359 c.c. (finzione di avveramento della condizione) è applicabile solo nelle condizioni casuali o in quelle potestative miste e richiede condotte dolose o colpose della parte che avrebbe interesse contrario; il mero comportamento inattivo non è sufficiente a far operare la finzione, salvo che esista un obbligo giuridico di agire.
  • Il dovere di buona fede in pendenza della condizione (art.1358 c.c.) impone di astenersi da comportamenti che incidano sulla conservazione delle ragioni altrui solo se sussiste un obbligo specifico di attivarsi previsto dal contratto o dalla legge.
  • In materia probatoria il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione di documenti e testimonianze; la cassazione sindaca solo i vizi giuridici o palesi violazioni delle regole di prova, non la scelta delle risultanze ritenute più credibili.
  • In cassazione, la procura speciale deve rispettare le forme previste dal tempo di instaurazione del giudizio: per i giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 permane l'interpretazione rigorosa dell'art.83 c.p.c. previgente.
  • Richieste accessorie come rimozione di cancelli, tubazioni e divieti di occupazione richiedono prova del pregiudizio effettivo prodotto dall'ostacolo; l'esercizio del diritto di proprietà (es. apporre un cancello) è legittimo salvo dimostrazione del concreto impedimento dell'esercizio della servitù.
  • In caso di pattuizioni inserite in atti divisionali, il contesto dell'atto e le circostanze contrattuali vanno considerate unitariamente per stabilire se la clausola era destinata a produrre effetti temporanei o permanenti.

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