Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19495/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di quattro avvisi di accertamento ICI (nn. 100863, 110614, 100865, 116116) per presunta infedele dichiarazione relativa agli anni 2010 e 2011 di un terreno edificabile (catastale: foglio 45, particella 757). I ricorrenti contestavano la determinazione del valore venale adottata dall'ente locale, la legittimità del metodo di stima (uso di prezzi di zone diverse), l'effetto di precedenti giudicati, la riconciliazione di versamenti/ravvedimenti effettuati e la domanda di esenzione dalle sanzioni per legittimo affidamento e per l'oggettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) la valutazione del valore venale del terreno effettuata dal giudice di merito e la conferma della pretesa impositiva si basano su elementi fattuali e sulla documentazione (accordo con il confinante) e sono attività riservate alla discrezionalità del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione; (ii) non assume efficacia vincolante il giudicato conseguito in relazione a un diverso tributo e tra parti diverse; (iii) le doglianze relative ai versamenti/ravvedimenti sono inammissibili nella forma proposta; (iv) il principio del legittimo affidamento non opera in assenza di indicazioni formali dell'amministrazione che avessero indotto il contribuente all'errore; (v) la Corte ha confermato che, in concreto, gli importi sanzionatori non sono stati ingiunti dal giudice di merito per l'oggettiva incertezza e l'alternanza dei giudicati. Sono state liquidate le spese di giudizio in favore del Comune (compensi € 900,00 + esborsi € 200,00 + rimborso forfettario e accessori 15%) e i ricorrenti risultano condannati al pagamento delle spese; è fatto salvo l'ulteriore versamento del contributo unificato se dovuto ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 cod. proc. civ.

    Norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, specialmente riguardo alla valutazione di merito e alla motivazione.

  • artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992

    Riferimenti normativi relativi al processo tributario invocati dai ricorrenti; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da invalidare la decisione di merito.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Norma sul contenuto della motivazione; la Corte richiama il requisito del «minimo costituzionale» della motivazione ex art.111 Cost., valutando che la motivazione di merito fosse adeguata rispetto ai fatti decisivi

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamata tra le norme processuali invocate sulla motivazione; la Corte ha verificato la presenza della motivazione minima richiesta.

  • artt. 24, 104, 111 Cost.

    Principi costituzionali invocati (diritto di difesa, giusto processo, motivazione delle sentenze); la Corte ha applicato il principio del necessario contenuto motivazionale, ritenendo la motivazione di merito sufficiente.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    Norma relativa alla determinazione della base imponibile Ici; invocata dai ricorrenti per censurare la determinazione del valore venale, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito congrua.

  • art. 53 Cost.

    Principio di capacità contributiva e tipicità del tributo: citato tra le garanzie costituzionali nel contesto della contestazione del valore venale.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Norma sul divieto di decidere per omessa trattazione di questioni decisive; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze di omesso esame dei fatti decisivi, o inammissibili se non valorizzate in giudizio.

  • art. 2909 cod. civ.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa

    La sentenza passata in giudicato vale fra le stesse parti per gli effetti indicati; la Corte ha precisato che un giudicato relativo a un diverso tributo o ad altre parti non vincola nel presente giudizio.

  • art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Norma richiamata in relazione a questioni fiscali/tributarie; la Corte non ha riconosciuto rilievo favorevole ai ricorrenti sulla base di tale disposizione.

  • art. 13 d.P.R. n. 472/1997

    Norma sulle sanzioni tributarie citata dai ricorrenti; la Corte ha tratto la conclusione che, nel merito, i giudici di merito hanno correttamente valutato l'applicabilità o meno delle sanzioni.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova; la Corte ricorda che la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella gravata dall'onere stesso.

  • art. 16 d.P.R. n. 472/1997

    Norma richiamata nell'ambito delle doglianze sul procedimento sanzionatorio e sui criteri di motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto non fondate le censure.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Norma sul procedimento e poteri istruttori in materia tributaria; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario attivare poteri istruttori straordinari per l'onere probatorio dato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Principi generali dell'azione amministrativa citati; la Corte non ha ritenuto che il comportamento amministrativo giustificasse il legittimo affidamento invocato.

  • art. 10, comma 1, L. n. 212/2000

    "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa."

    La norma sul principio di collaborazione/legittimo affidamento non opera se non sussistono indicazioni formali dell'amministrazione che abbiano indotto il contribuente; nel caso concreto tale presupposto non era presente.

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    Norma sul regime delle sanzioni tributarie richiamata nell'ambito delle doglianze; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato l'applicabilità delle sanzioni, escludendole per oggettiva incertezza.

  • art. 31, comma 20, L. n. 289/2002

    Richiamata dai ricorrenti nel contesto del contenzioso tributario e della motivazione degli atti; la Corte non l'ha ritenuta dirimente a favore dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte dispone che i ricorrenti potrebbero dover versare un ulteriore importo se dovuto.

Massime di principio

  • La determinazione del valore venale di un bene è valutazione di merito: la Cassazione non riesamina i fatti o i criteri di stima se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e sufficiente.
  • Il vizio censurabile in cassazione è, in primo luogo, la carenza o la manifesta illogicità della motivazione (art.111 Cost. e art.132 c.p.c.); la motivazione deve consentire il controllo dell'esattezza e della logicità del ragionamento.
  • Un precedente giudicato relativo a un diverso tributo o tra parti diverse non vincola automaticamente in giudizi tributari successivi: il giudicato ha efficacia vincolante solo per gli elementi costitutivi stabili e tra le stesse parti.
  • La doglianza sull'onere della prova (art.2697 c.c.) in cassazione è rilevante solo se il giudice ha effettivamente e ingiustificatamente attribuito l'onere a parte diversa da quella prevista dalla regola; diversamente si tratta di contestazione della valutazione delle prove, riservata al merito.
  • Il principio del legittimo affidamento richiede atti o indicazioni dell'amministrazione che abbiano effettivamente indotto il contribuente all'errore: la mera omissione di contestazioni per anni non basta senza atti amministrativi espliciti.
  • Questioni relative a versamenti o ravvedimenti devono essere provate e tempestivamente sollevate in giudizio; se non adeguatamente documentate o non dedotte nei gradi di merito, sono spesso inammissibili in cassazione.
  • L'esclusione delle sanzioni può essere disposta dal giudice di merito in presenza di "oggettiva incertezza" normativa o per alternanza dei giudicati: tale valutazione è rimessa al merito.
  • In generale, per contestare con successo un avviso di accertamento fondato su stime comunali è necessario dimostrare l'illogicità o l'arbitrarietà della valutazione con elementi fattuali e documentali che mettano in crisi la motivazione del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.