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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19500/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla classificazione doganale di quattro importazioni (casse acustiche) dalla Cina: Trust Italia aveva richiesto il rimborso riconsiderando la voce doganale da 8518220090 (altoparlanti multipli - dazio 3,4%) a 8518210090 (altoparlante unico - dazio 0%). L'Ufficio doganale aveva respinto tre delle quattro istanze di rimborso. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società; in appello la CTR Liguria ha rigettato l'appello dell'Agenzia confermando la riclassificazione operata dal contribuente sulla base di Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) rilasciate dalle autorità doganali olandesi e di altra documentazione (descrizioni identiche delle merci, valori, prezzi, verifiche estere che avevano rilevato che uno dei due altoparlanti era non funzionante e meramente estetico, e riconoscimento di errore da parte dell'Agenzia in un caso). L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo (i) vizio nella ripartizione dell'onere della prova (violazione art. 2697 c.c.), sostenendo che il contribuente dovesse provare la pretesa restitutoria, e (ii) errata valutazione delle ITV e del loro rilievo probatorio e temporale (art. 33 Reg. UE 952/2013), rilevando che le ITV erano state rilasciate a soggetto diverso e successivamente alle importazioni contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTR. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) sul profilo probatorio ha chiarito che, in una lite di rimborso, grava sul contribuente l'onere di allegare e provare gli elementi della pretesa, ma nel caso di specie la CTR ha correttamente ritenuto che Trust Italia avesse assolto l'onere probatorio fornendo ITV e altra documentazione idonea a dimostrare la corretta classificazione (analogia tra operazioni, riconoscimento d'errore da parte dell'Agenzia per un caso, verifiche estere e documentazione commerciale); 2) sull'efficacia delle ITV la Corte ha ricordato che le ITV rilasciate a terzi e successivamente alle importazioni non sono vincolanti retroattivamente ma possono essere utilizzate come mezzo di prova/elemento di supporto alla ricostruzione fattuale e classificatoria, se ammessi dalle regole processuali nazionali. La valutazione di fatto svolta dalla CTR (analogia delle operazioni, prova documentale e verifiche estere) è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione supera il minimo costituzionale. Pertanto il ricorso è rigettato; spese a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte osserva che in una domanda di rimborso il contribuente ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa, ma l'apprezzamento fatto dal giudice di merito (che ha ritenuto assolto tale onere) non integra vizio di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma di cassazione richiamata per denunciare violazione di legge nella decisione di merito; la Corte valuta l'impugnazione e la considera infondata rispetto ai profili dedotti.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) art. 33

    Stabilisce condizioni di rilascio, valore giuridico e durata delle ITV: l'ITV è vincolante per l'autorità doganale nei confronti del destinatario e solo per le formalità espletate dopo la data di efficacia, ma le ITV rilasciate a terzi e successive alle importazioni possono comunque essere utilizzate come mezzo di prova/elemento interpretativo nella determinazione della classificazione se ammessi dalle regole processuali nazionali.

  • Regolamento CEE n. 2913/92 (previgente codice doganale comunitario) art. 12 e correlati

    Citato nell'analisi giurisprudenziale comunitaria (es. C-153/10 Sony) per i limiti dell'efficacia delle ITV rilasciate a terzi e per il loro possibile uso come prova in giudizio.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-153/10 (Sony Supply Chain Solutions)

    La CGUE ha affermato che l'ITV rilasciata a un soggetto diverso non può essere opponibile come decisione vincolante al dichiarante che non ne è titolare, ma può essere ammessa in giudizio come mezzo di prova/interpretativo; spetta al giudice nazionale valutare l'efficacia probatoria.

  • Precedenti di Cassazione (es. sent. n. 25054/2019 e altre)

    Confermano l'orientamento secondo cui le ITV di terzi possono avere valore probatorio a supporto di ricostruzioni fattuali e classificatorie, e che la valutazione di merito sulle evidenze documentali è sindacabile limitatamente ai vizi di diritto.

Massime di principio

  • In una domanda di rimborso doganale l'onere di provare gli elementi della pretesa grava sul contribuente; tuttavia, se il contribuente produce elementi documentali e argomentazioni convincenti (ITV, documentazione commerciale, verifiche estere, uniformità delle importazioni), il giudice può ritenere assolto l'onere e disporre la rettifica.
  • Le ITV rilasciate da autorità di altro Stato membro e/o a soggetti diversi dal dichiarante non sono vincolanti retroattivamente per l'autorità nazionale, ma possono essere ammesse come mezzo di prova o fonte interpretativa per sostenere una classificazione alternativa, se le regole processuali nazionali lo permettono e se sono corredate da elementi fattuali che ne confermino la pertinenza.
  • La valutazione di fatti complessi (analogia delle operazioni, identità della merce, esito di verifiche estere) è questione di merito: la Cassazione sindaca solo la legittimità della motivazione e non il libero apprezzamento delle prove, a meno che non vi sia chiara violazione di legge.
  • Se la merce non è più disponibile per riesame fisico, il contribuente dovrebbe raccogliere e documentare elementi alternativi (ITV, documentazione commerciale, fatture, descrizioni tecniche, verifiche effettuate da altre autorità) per raggiungere un grado di probabilità elevato o la ragionevole certezza della corrispondenza.
  • Il riconoscimento di un errore da parte dell'Amministrazione in casi analoghi costituisce elemento favorevole per il contribuente e può rafforzare la tesi di uniformità e identità della classificazione tra operazioni simili.
  • Prima di richiedere un rimborso è utile ottenere ITV a proprio nome e verificare la data di efficacia rispetto alle importazioni contestate; in mancanza, le ITV di terzi restano utile elemento probatorio ma non sostitutivo dell'onere probatorio del richiedente.

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