Cassazione Civile, Ordinanza n. 11146/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente di un istituto zooprofilattico aveva chiesto l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico di responsabile dei servizi bibliotecari e il risarcimento del danno da demansionamento. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto solo il danno, ritenendo che il dirigente fosse stato positivamente valutato nel precedente incarico, che non esistesse un diritto soggettivo automatico alla conferma o a un incarico di pari livello, ma che l'amministrazione avesse violato l'obbligo di corretta valutazione discrezionale, i criteri predeterminati, la buona fede e i principi di imparzialità, efficienza e buon andamento, assegnando al dirigente un incarico di rango inferiore senza adeguata considerazione dei parametri rilevanti. L'istituto ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme di legge e di contratto collettivo, sostenendo che la positiva valutazione non attribuisse alcun diritto soggettivo a ottenere un incarico di pari o superiore livello e che, in presenza di riorganizzazione, fosse legittimo il conferimento di un incarico inferiore; ha inoltre contestato la configurabilità del demansionamento e del pregiudizio economico. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a negare l'automatismo del diritto all'incarico senza aggredire l'affermazione centrale della corte territoriale, fondata sulla violazione dei criteri discrezionali e dei doveri di correttezza, buona fede e imparzialità nell'assegnazione dell'incarico inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che il ricorso non colpisse la vera ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale non aveva fondato la decisione su un automatico diritto soggettivo del dirigente alla conferma dell'incarico, ma sulla violazione, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di effettuare una corretta valutazione discrezionale secondo i criteri predeterminati e i canoni di correttezza, buona fede e imparzialità. Ne è conseguita la conferma della decisione di merito favorevole al dirigente e la condanna dell'istituto ricorrente alle spese, oltre agli oneri di legge e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e riferito alla decisione impugnata; se non censura la ratio decidendi è inammissibile.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione della Corte.
art. 19, d.lgs. n. 29 del 1993
Richiamato dal ricorrente per sostenere la discrezionalità dell'amministrazione nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
art. 15, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sugli incarichi dirigenziali.
art. 24, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sugli incarichi dirigenziali.
Richiamato dal ricorrente per escludere la configurabilità del demansionamento nel caso concreto.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento economico del dirigente.
art. 9, comma 32, d.l. n. 78 del 2010
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, anche a seguito di valutazione positiva, l'amministrazione può conferire un incarico inferiore, specie in caso di riorganizzazione.
art. 27 CCNL area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa SSN 1998-2001
Richiamato per affermare che il conferimento di incarichi di pari o superiore livello non è automatico, ma rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione.
art. 97 Cost.
La corte d'appello ha ricollegato la condotta dell'amministrazione ai principi di imparzialità, efficienza e buon andamento.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002
Richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera critica a una tesi non decisiva o a un diverso profilo della motivazione non è sufficiente e comporta inammissibilità.
- In tema di incarichi dirigenziali pubblici, la positiva valutazione del dirigente non determina automaticamente un diritto soggettivo alla conferma dell'incarico o al conferimento di un incarico di pari o superiore livello, ma impone all'amministrazione di esercitare la discrezionalità secondo i criteri predeterminati e in modo coerente con buona fede, correttezza e imparzialità.
- L'assegnazione di un incarico inferiore, a fronte di una valutazione positiva, può integrare una lesione della posizione giuridica del dirigente quando l'amministrazione non dia conto di elementi oggettivi e contrari idonei a giustificare la scelta diversa rispetto all'incarico di pari valore.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla violazione dei criteri procedimentali e dei canoni di correttezza nell'esercizio del potere discrezionale, il ricorso che si limiti a negare il diritto automatico all'incarico non è idoneo a scalfire la decisione stessa.
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