Cassazione Civile, Ordinanza n. 11099/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recupero di compensi rivendicati da un medico/lavoratore per prestazioni svolte in regime di attività libero-professionale intramuraria. I decreti ingiuntivi erano stati opposti dall'ente sanitario, ma l'opposizione era stata respinta; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo provato il credito sulla base di un rendiconto depositato e non specificamente contestato, nel quale risultavano il fatturato complessivo, la quota assegnata all'equipe, la quota pro-capite, i nominativi dei lavoratori, i ruoli, le tariffe applicate, l'attività svolta, le qualifiche, la partecipazione esecutiva, le sottoscrizioni e il numero di esami eseguiti. In cassazione l'ente sanitario ha dedotto violazione e falsa applicazione dei regolamenti aziendali e dell'art. 55 CCNL, sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato la difformità del rendiconto rispetto alle prescrizioni regolamentari e che la pretesa fosse stata contestata anche quanto al presupposto dello svolgimento delle prestazioni fuori dall'orario di lavoro; ha inoltre invocato l'art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza, pur prospettata come violazione di legge, era priva dell'indicazione specifica delle regole ermeneutiche asseritamente violate nell'interpretazione dei regolamenti aziendali; inoltre non era stata indicata la precisa sede processuale delle contestazioni al rendiconto, impedendo il controllo sulla corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.; infine il motivo tendeva in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato formalmente prospettato come violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che, in concreto, mirasse a una rivalutazione del merito e fosse quindi inammissibile.
art. 1324 c.c.
Il regolamento aziendale unilaterale è stato considerato soggetto al medesimo regime dell'interpretazione del contratto.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata giudicata inammissibile per difetto di specificità e perché diretta a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
art. 115 c.p.c.
Per contestare efficacemente la valutazione del rendiconto era necessario indicare specificamente la sede processuale delle deduzioni e contestazioni, così da consentire il controllo della Corte.
art. 55, comma 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000
Norma richiamata quale parametro contrattuale del regime di attività e della remunerazione, ma non decisiva nel merito per l'esito del ricorso.
artt. 14 e 18 del CCNL 3 novembre 2005
Richiamati insieme all'art. 55 del CCNL 2000 come disciplina applicabile al rapporto, senza che la Corte entrasse nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nonché A.2.1. dell'art. 2 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002
Richiamati come regole interne la cui interpretazione era oggetto di doglianza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione delle regole ermeneutiche violate.
lettera A e B commi 10, 11, e 15 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 199 del 19 febbraio 2004
Richiamati come norme regolamentari applicabili alle modalità di svolgimento delle prestazioni, ma la censura è stata reputata inammissibile.
Massime di principio
- L'interpretazione di un regolamento aziendale, quando esso ha natura unilaterale ma è assoggettato al regime dell'art. 1324 c.c., è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica; non è sufficiente che il giudice di merito abbia scelto una tra più possibili interpretazioni.
- Chi denuncia in cassazione la mancata considerazione di una contestazione probatoria deve indicare in modo puntuale la sede processuale in cui la contestazione è stata effettivamente svolta, altrimenti la censura difetta di specificità.
- Non è ammissibile trasformare, sotto la rubrica della violazione di legge, una richiesta di nuova valutazione dei fatti storici e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La contestazione della prova documentale o del rendiconto, per incidere sulla decisione, deve essere specifica e processualmente localizzabile, così da consentire il controllo sulla corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.
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