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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11091/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione, proposta da un'azienda sanitaria locale, a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di compensi relativi a prestazioni rese in regime di attività libero professionale intramuraria. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione ritenendo provato il credito sulla base di un rendiconto depositato in giudizio e non specificamente contestato, valorizzando la contrattazione collettiva e i regolamenti aziendali applicabili. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di norme regolamentari aziendali, del CCNL richiamato e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato la difformità del rendiconto rispetto alle prescrizioni regolamentari, difformità che avrebbe impedito l'accertamento della fondatezza della pretesa monitoria; ha inoltre sostenuto che il credito fosse stato contestato anche quanto al fatto che le prestazioni fossero state rese fuori dell'orario di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse inammissibile perché: non indicava specificamente le regole ermeneutiche asseritamente violate nell'interpretazione dei regolamenti aziendali, che sono qualificati come atti unilaterali soggetti al medesimo regime interpretativo del contratto ex art. 1324 c.c.; non indicava la sede processuale delle contestazioni dedotte come disattese, impedendo il controllo sulla corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.; e, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La deduzione della violazione di legge deve essere specifica e non può mascherare una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 1324 c.c.

    I regolamenti aziendali richiamati sono trattati come atti unilaterali cui si applica, in quanto compatibile, il regime interpretativo del contratto.

  • art. 115 c.p.c.

    Per censurare la valutazione della prova o la ritenuta non contestazione occorre indicare puntualmente la sede processuale delle contestazioni asseritamente trascurate.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova non può risolversi in una mera contestazione del merito dell'accertamento compiuto dal giudice di fatto.

  • art. 55, comma 1 e 2, CCNL 8 giugno 2000

    Richiamato come disciplina collettiva applicabile alla remunerazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

  • artt. 14 e 18 CCNL 3 novembre 2005

    Richiamati come modifiche e integrazioni della disciplina collettiva applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dei regolamenti o degli atti unilaterali è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica in modo preciso quali canoni legali di interpretazione siano stati violati; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo.
  • La deduzione di omessa considerazione di una contestazione o di una prova richiede specificità: deve essere indicato dove e quando la contestazione sia stata formulata, così da consentire il controllo sulla corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.
  • Il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità.
  • Quando il giudice di merito valorizza un rendiconto non specificamente contestato, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in riesame del merito ma solo verificare corretta deduzione e specificità delle censure.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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