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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11159/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla richiesta di pagamento, avanzata da un medico direttore di reparto, del compenso per un incarico di consulenza in cito-isto-patologia conferito sulla base di una convenzione tra due aziende sanitarie locali e svolto per più anni in favore dei presidi ospedalieri di una delle due ASL, con successiva pretesa rivolta contro l’ASL risultante dalla loro confluenza. Il tribunale aveva accolto l’opposizione all’ingiunzione; la corte d’appello aveva confermato il rigetto della pretesa ritenendo non provati, da parte del creditore, sia l’effettivo assolvimento del debito orario ordinario presso l’ASL di appartenenza sia l’effettivo svolgimento delle prestazioni convenzionate fuori orario e in aggiunta a quello ordinario. Nel ricorso per revocazione contro l’ordinanza della Cassazione che aveva già rigettato il ricorso per cassazione, il ricorrente deduceva errore di fatto revocatorio: sosteneva che la Corte avesse omesso di considerare documenti decisivi, in particolare gli atti amministrativi di liquidazione emanati dall’ASL debitrice in favore dell’ASL convenzionata, dai quali avrebbe dovuto desumersi il diritto al compenso; inoltre lamentava il mancato esame di ulteriore documentazione attestante lo svolgimento dell’attività professionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un errore di fatto percettivo ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., ma mirassero in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e il giudizio espresso dalla precedente ordinanza di legittimità sulla sufficienza della prova del credito e sull’onere probatorio gravante sul ricorrente. La Corte ha quindi confermato che non è revocabile l’errore di giudizio o di valutazione, né l’eventuale errore di diritto, e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti propri della revocazione, non per errori di giudizio o di valutazione

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto decisivo, non una diversa lettura delle risultanze processuali

  • art. 111 Cost.

    il sistema delle impugnazioni è rimesso al legislatore e non impone un rimedio ulteriore per gli errori di diritto oltre quelli previsti dalla legge

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova del diritto di credito gravava sul ricorrente, secondo quanto ritenuto nella precedente decisione

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore revocatorio contro le decisioni della Corte di cassazione è configurabile solo quando la sentenza o ordinanza presupponga l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che la realtà processuale smentisce in modo immediato e oggettivo, senza necessità di valutazioni interpretative ulteriori.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la censura che, sotto la veste dell'omesso esame di documenti o della mancata considerazione di atti di causa, in realtà contesti la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di legittimità o dal giudice di merito.
  • Sono estranei alla revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione; tali vizi non possono essere trasformati in errori percettivi per accedere al rimedio revocatorio.
  • Chi agisce per il pagamento di un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria deve provare i presupposti costitutivi del credito, inclusa l'effettiva esecuzione delle prestazioni ulteriori e, quando rilevante, la loro svolgimento fuori dall'orario ordinario.
  • Il ricorso per revocazione contro una decisione di legittimità deve confrontarsi specificamente con il contenuto della decisione impugnata e allegare un vero errore percettivo decisivo; in mancanza, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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