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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11137/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una docente per assenza ingiustificata dal servizio nei giorni 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 novembre 2020. La lavoratrice aveva impugnato il recesso davanti al giudice del lavoro, ma sia il Tribunale sia la Corte d'Appello di Roma avevano rigettato le sue domande, ritenendo legittimo il licenziamento. La successiva ordinanza della Corte di cassazione n. 31220/2024 aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Con il presente ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la ricorrente ha dedotto tre motivi, tutti qualificati come errore di fatto percettivo: (1) asserita omissione da parte della Cassazione dell'esame delle censure sulla proporzionalità della sanzione espulsiva e sull'insussistenza dell'elemento soggettivo; (2) asserita erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso che denunciava l'omesso esame di fatti decisivi relativi ai fatti addebitati e all'elemento soggettivo; (3) ulteriore dedotta svista percettiva sulla gravità dei fatti e sulla proporzionalità/congruità del licenziamento, anche in relazione al profilo intenzionale. La ricorrente ha inoltre valorizzato la propria lunga anzianità di servizio senza precedenti disciplinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure non integrassero un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché dirette in realtà a contestare il giudizio di fatto e di valore compiuto nella precedente ordinanza e a sollecitare una diversa valutazione del merito e della specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione. In particolare, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la revocazione delle decisioni di legittimità è ammessa solo per errore di percezione, non per errori di diritto o di giudizio, e ha osservato che l'ordinanza impugnata aveva effettivamente esaminato la censura, evidenziando anche che le circostanze addotte a giustificazione delle assenze non erano state documentate né nel procedimento amministrativo né nel giudizio. Non essendo ravvisabile alcun errore di fatto decisivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., non per errori di diritto o di giudizio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, e non può riguardare valutazioni o interpretazioni giuridiche.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il principio secondo cui la Costituzione non impone ulteriori vincoli al legislatore oltre alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È richiamato in tema di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, la cui violazione non è deducibile come errore revocatorio travestito da errore di fatto.

  • art. 2119 c.c.

    La valutazione della giusta causa di licenziamento, compresa la proporzionalità della sanzione espulsiva, è giudizio di merito non sindacabile in revocazione se non nei limiti di un vero errore percettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, non per contestare la valutazione giuridica o di merito già compiuta dal giudice di legittimità.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto, miri in realtà a ottenere una diversa decisione sulla rilevanza delle risultanze processuali o sulla specificità del ricorso.
  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una falsa percezione immediatamente verificabile, essere decisivo e riguardare gli atti interni del giudizio di cassazione, incidendo direttamente sulla pronuncia impugnata.
  • La valutazione della giusta causa e della proporzionalità del licenziamento disciplinare, quando sia stata effettivamente esaminata dal giudice di merito e richiamata dalla Cassazione, non può essere riconsiderata in sede di revocazione come se fosse un errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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