Cassazione Civile, Ordinanza n. 11138/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente comunale che, dopo aver ottenuto in passato incarichi relativi al V Settore Polizia municipale, ha chiesto il riconoscimento del trattamento economico proprio del personale dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali dal 4 maggio 2011, con condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive. In primo grado la domanda è stata rigettata perché il giudice ha ritenuto non provato lo svolgimento prevalente di mansioni superiori di natura dirigenziale, né adeguatamente allegato il contenuto delle mansioni svolte. In appello il lavoratore ha sostenuto che, per legge regionale e statale, le funzioni di comandante della polizia municipale avrebbero natura dirigenziale e che i decreti sindacali del 2011 e 2012 avevano illegittimamente attribuito ad altro dirigente la sola dirigenza amministrativa del settore, lasciandogli però le prerogative del comando di polizia municipale; secondo il ricorrente, tale assetto sarebbe bastato a fondare il diritto alla retribuzione dirigenziale, senza necessità di provare una prevalenza di mansioni superiori. In cassazione ha denunciato violazione di varie norme sulla polizia municipale, sull’ordinamento degli enti locali, sul pubblico impiego e sugli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame della documentazione che, a suo dire, dimostrava che il regolamento comunale e gli atti dell’ente prevedevano per il V Settore una posizione dirigenziale e che il comando della polizia municipale era retribuito come funzione dirigenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente interpretato il quadro normativo e gli atti amministrativi richiamati, osservando che le norme sulla polizia municipale e sull'ordinamento degli enti locali non impongono automaticamente la qualifica dirigenziale per il comandante del corpo, ma rimettano all'ente, nei limiti del regolamento e della contrattazione collettiva, la scelta se istituire o meno una posizione dirigenziale. Nel caso concreto i decreti sindacali del 2011 e 2012 avevano attribuito al ricorrente, quale vice-comandante, le prerogative del comando di polizia municipale, ma non un incarico dirigenziale; la censura del ricorrente si risolveva quindi in una richiesta di diversa interpretazione degli atti e nella contestazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non semplici questioni o argomentazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato insieme alle altre norme sulla polizia municipale, senza assumere valore decisivo autonomamente nel caso concreto
richiamato dal ricorrente come base delle prerogative del comando di polizia municipale
richiamato dal ricorrente come fondamento delle prerogative del comando di polizia municipale
richiamato nel ricorso tra le norme violate, senza rilievo autonomo nella ratio decidendi
art. 7, comma 3, l. 7 marzo 1986, n. 65
indica l'articolazione ordinaria del corpo di polizia municipale in responsabile del corpo, addetti al coordinamento e controllo, operatori
descrive le responsabilità del comandante verso il sindaco, ma non comporta di per sé il riconoscimento della qualifica dirigenziale
art. 10 l. 7 marzo 1986, n. 65
prevede che il trattamento economico sia determinato in relazione alle funzioni attribuite
art. 11 l. 14 dicembre 2011, n. 37 (Regione Puglia)
stabilisce che il comandante o responsabile del servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell'ente, nel rispetto del CCNL; non impone automaticamente una posizione dirigenziale
art. 50, comma 10, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato per le competenze del sindaco nel conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi
art. 52, commi 2, lett. a), 3, 4 e 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato nel ricorso, nel contesto della pretesa retributiva per mansioni superiori
art. 70, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato nel ricorso quale norma sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
le determinazioni organizzative e di gestione del rapporto di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con i poteri del privato datore di lavoro
art. 70 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi e dal d.lgs. 267/2000
art. 89, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
gli enti locali disciplinano l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi con propri regolamenti, nel rispetto dello statuto e dei principi di autonomia, funzionalità, economicità, professionalità e responsabilità
art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo statuti e regolamenti; nel caso concreto la Corte ha escluso che la posizione del ricorrente vi rientrasse automaticamente
art. 109 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
consente il conferimento di funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi anche indipendentemente dall'inquadramento funzionale, ma non comporta automaticamente la costituzione di una posizione dirigenziale
art. 110 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato per distinguere gli enti che prevedono la dirigenza da quelli che non la prevedono nel regolamento organizzativo
art. 13 CCNL area dirigenza comparto regioni-enti locali 1998-2001
gli enti attribuiscono a ogni dirigente uno degli incarichi previsti secondo l'ordinamento vigente; la Corte lo richiama per confermare il collegamento tra qualifica dirigenziale e previa previsione organizzativa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è riferito all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non a questioni o argomentazioni
richiamati nel ricorso a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e della documentazione
Massime di principio
- La qualifica dirigenziale non si presume per il solo fatto che al dipendente siano attribuite funzioni di comando o responsabilità apicali: occorre verificare se la posizione dirigenziale sia prevista dallo statuto, dal regolamento dell'ente o dalla contrattazione collettiva applicabile.
- Nei rapporti di lavoro degli enti locali, l'assetto organizzativo degli uffici e il conferimento degli incarichi vanno letti alla luce dell'autonomia regolamentare dell'ente e delle norme sul pubblico impiego: l'attribuzione di funzioni gestionali o di prerogative di comando non coincide necessariamente con l'attribuzione di una qualifica dirigenziale.
- Chi domanda differenze retributive per mansioni superiori deve allegare e dimostrare in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa, compreso il contenuto delle mansioni svolte e il loro rapporto con la superiore qualifica invocata.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la mera contrapposizione di una diversa lettura degli atti o della documentazione: la censura è ammissibile solo se indica una reale violazione dei canoni legali di interpretazione o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici precisi e decisivi, non mere questioni giuridiche, argomentazioni difensive o ricostruzioni alternative della vicenda.
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