Cassazione Civile, Ordinanza n. 34965/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa sul trattamento pensionistico di un proprio iscritto a titolo di contributo di solidarietà ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, nonché la domanda di restituzione delle somme trattenute nei limiti della prescrizione decennale decorrente dai singoli ratei. In primo grado il pensionato aveva ottenuto accoglimento; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto del gravame della Cassa, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull'illegittimità del contributo e sulla prescrizione decennale. In Cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: (1) violazione di norme previdenziali, costituzionali e processuali, sostenendo che il contributo fosse legittimo perché il diritto a pensione era maturato dopo l'entrata in vigore del regolamento, perché la disciplina successiva avrebbe consentito misure di riequilibrio finanziario, perché la Corte costituzionale avrebbe avallato la misura, perché non vi sarebbe riserva di legge ex art. 23 Cost., e perché sarebbe applicabile l'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011; (2) violazione dell'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, assumendo che, se il contributo originario era illegittimo, la fattispecie rientrasse nell'inerzia dell'ente con conseguente applicazione dell'1% per il 2012-2013; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale speciale e non quella decennale, anche in relazione all'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché contrario a orientamento consolidato: il contributo di solidarietà deliberato dalla Cassa è illegittimo, in quanto esula dai limiti dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, ha natura di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge e non è giustificato dalla disciplina invocata sul riequilibrio finanziario di lungo termine. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la norma che prevede il contributo dell'1% per il 2012-2013 presuppone la mancata adozione di misure o il parere negativo dei Ministeri vigilanti, non potendo essere estesa all'ipotesi di misure adottate ma poi dichiarate illegittime. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: per la riliquidazione di pensioni ove sia controverso l'ammontare del trattamento non opera la prescrizione quinquennale, che presuppone credito liquido ed esigibile, ma la prescrizione ordinaria decennale; analogamente l'art. 19, comma 3, l. n. 21/1986 e l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 non si applicano al caso di indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima. La Cassa è stata condannata alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore del controricorrente e della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
La previsione regolamentare che introduce un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati è stata ritenuta illegittima perché eccede i limiti dell'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale privatizzato.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
Richiamati dalla ricorrente per fondare l'autonomia regolamentare della Cassa, ma ritenuti non idonei a legittimare il contributo di solidarietà contestato.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
È norma che consente agli enti previdenziali privatizzati di intervenire sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico entro determinati limiti; non attribuisce il potere di istituire un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
La modifica del 2006 non è stata ritenuta idonea a rendere compatibile il contributo di solidarietà con il sistema del pro rata.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
La norma di interpretazione autentica è stata letta nel senso che legittima solo atti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine; non si applica al contributo di solidarietà, che ha natura provvisoria e limitata nel tempo.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
Richiamato come disciplina di sostegno all'equilibrio finanziario degli enti previdenziali, ma ritenuto non applicabile al contributo di solidarietà oggetto di causa, perché questo non è finalizzato al riequilibrio di lungo termine.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetto a riserva di legge.
artt. 2, 3, 36 e 38 Cost.
Richiamati dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che non valgono a superare il difetto di base legale del contributo illegittimamente imposto.
Fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità dei motivi, perché le questioni erano già risolte in modo conforme alla giurisprudenza consolidata.
art. 19, comma 3, l. n. 21/1986
La prescrizione quinquennale prevista dalla norma presuppone credito liquido ed esigibile; non si applica quando è controverso l'ammontare della prestazione pensionistica.
La prescrizione breve dei ratei periodici opera solo per crediti liquidi ed esigibili e posti a disposizione dell'assicurato; in caso di contestazione sull'ammontare del trattamento si applica la prescrizione decennale.
È il termine ordinario applicabile alla domanda di riliquidazione quando il credito non è liquido ed esigibile.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
La disposizione riguarda la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa per la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata.
Richiamato per la definizione anticipata e per la valutazione legale tipica dei presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.
Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni conformi.
Massime di principio
- Un contributo di solidarietà istituito da un ente previdenziale privatizzato sui trattamenti pensionistici già liquidati è illegittimo quando eccede i limiti dell'autonomia regolamentare consentita dalla legge e introduce una prestazione patrimoniale imposta priva di adeguata base legale.
- Le norme che attribuiscono agli enti previdenziali privatizzati poteri di modifica del sistema pensionistico devono essere interpretate restrittivamente: esse consentono interventi sui criteri di calcolo o sulle aliquote nei limiti previsti dalla legge, ma non autorizzano l'imposizione di prelievi straordinari su pensioni già determinate.
- Le disposizioni che subordinano la legittimità degli atti degli enti previdenziali al perseguimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine non si applicano a misure meramente provvisorie e temporalmente limitate come un contributo straordinario di solidarietà.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è contestato l'ammontare del trattamento o si chiede la riliquidazione per l'illegittima trattenuta, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
- La disciplina speciale invocabile in materia previdenziale non si estende all'ipotesi di indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima, perché non si tratta di una semplice riliquidazione del rateo secondo i criteri ordinari di calcolo della pensione.
- In sede di ricorso per cassazione, i motivi sono inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando censurano una decisione conforme a un orientamento consolidato e non prospettano elementi idonei a un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale.
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