Cassazione Civile, Ordinanza n. 30971/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha irrogato a un titolare di sala giochi una sanzione amministrativa pecuniaria di 13.500 euro per avere consentito, nel proprio esercizio aperto al pubblico, l'uso di nove apparecchi da divertimento e intrattenimento del tipo AWP in violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S., in un contesto nel quale sarebbe stata necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. Il ricorrente ha proposto otto motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S., sostenendo che la licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. fosse sufficiente per installare gli apparecchi AWP; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa alla non necessità dell'autorizzazione ex art. 88; 3) carenza di legittimazione passiva e insussistenza dei presupposti dell'illecito, assumendo che non fosse stata svolta dal titolare alcuna attività di raccolta scommesse; 4) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, perché il giudice avrebbe ragionato su una raccolta scommesse non contestata; 5) omessa pronuncia, violazione delle regole sulle presunzioni e della regola del 'sine ullo dubio', lamentando che la prova fosse stata tratta solo dal rinvenimento di computer, stampante termica e schedine; 6) violazione dell'art. 3 L. n. 689/1981, contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo e deducendo che eventuali condotte illecite sarebbero state poste in essere da un dipendente all'insaputa del titolare; 7) mancata ammissione della prova testimoniale; 8) violazione dell'art. 8 L. n. 689/1981 e dell'art. 112 c.p.c. per non avere applicato il concorso formale. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che gli apparecchi AWP possono essere installati o comunque consentiti solo se il locale è munito dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. quando vi si eserciti attività di scommessa; ha poi dichiarato infondati il quarto motivo, ritenendo la motivazione del giudice d'appello esistente e non apparente; il quinto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, perché le censure si risolvevano nella richiesta di una diversa valutazione del fatto e perché il giudice di merito aveva correttamente apprezzato gli indizi in modo complessivo; il sesto, il settimo e l'ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetti di autosufficienza, per impropria contestazione della ricostruzione fattuale e per genericità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva già respinto l'opposizione alla sanzione amministrativa. Ha ritenuto legittimo l'accertamento secondo cui, nel locale del ricorrente, erano presenti elementi da cui desumere l'esercizio di attività di scommessa e, conseguentemente, la necessità dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. per il consentito uso degli apparecchi AWP. Ha inoltre escluso vizi di motivazione rilevanti in cassazione, ha applicato i principi sull'uso delle presunzioni semplici e ha dichiarato inammissibili le doglianze che miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto o che difettavano di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S.
La disposizione sanziona anche il consentire comunque l'uso di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; per i locali in cui si svolge attività di scommessa l'uso degli apparecchi AWP è consentito solo se sussiste l'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S.
art. 86, comma 1, T.U.L.P.S.
La licenza ex art. 86 non è sufficiente, in presenza di attività di scommessa, a legittimare l'installazione o l'uso degli apparecchi AWP.
art. 88 T.U.L.P.S.
Costituisce l'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività di scommessa e, nel caso esaminato, era richiesta per la legittima presenza/uso degli apparecchi AWP nel locale.
La censura per omessa pronuncia è scrutinabile solo se il motivo o la domanda asseritamente trascurati siano specificamente riportati e localizzati; non basta una deduzione generica.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale', con rilievo solo per mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di anomalia motivazionale che equivalgono a una mancanza del requisito essenziale della motivazione.
Richiamato quale base del ragionamento presuntivo, valutabile solo se gli indizi consentono una inferenza logica e non meramente congetturale.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito può scegliere i fatti noti e le massime di अनुभवienza, e tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo per violazione dei paradigmi legali o per motivazione illogica.
L'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo va valutato alla luce della concreta ricostruzione dei fatti; non è sufficiente una diversa lettura alternativa degli eventi per censurare in cassazione l'accertamento di colpa.
art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 150/2011
La regola di giudizio sulle situazioni incerte non opera se il giudice di merito ritiene di avere acquisito prove sufficienti della responsabilità.
La deduzione del concorso formale è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione puntuale della censura in appello.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 644, lett. f), L. n. 190/2014
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi della decisione.
art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020
Richiamato nel contesto processuale per la sostituzione dell'udienza con note scritte.
Richiamato nel contesto della trattazione del giudizio di merito in appello.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative relative agli apparecchi da intrattenimento, la legittimazione all'uso o all'installazione degli apparecchi va verificata in relazione al tipo di attività svolta nel locale: se vi si esercita attività di scommessa, la sola licenza di esercizio non basta e occorre l'autorizzazione di polizia prevista per tale attività.
- La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non riporta in modo specifico il contenuto del motivo asseritamente trascurato e non indica dove esso sia stato dedotto nel giudizio di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alle ipotesi estreme di anomalia motivazionale che integrano una vera e propria mancanza di motivazione; non è consentita una rivalutazione delle prove o una mera contrapposizione di una ricostruzione fattuale alternativa.
- Le presunzioni semplici sono legittime quando il giudice di merito seleziona gli indizi rilevanti e li valuta complessivamente, verificando gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è possibile sostituire tale apprezzamento con una diversa inferenza probabilistica se la motivazione è logicamente coerente.
- La censura sull'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo non può tradursi in una contestazione meramente fattuale della ricostruzione operata dal giudice di merito; per dedurre violazione di legge occorre una vera erronea sussunzione della fattispecie nella norma.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova dedotta è specificamente indicata come decisiva, cioè idonea a sovvertire con certezza l'esito fondato sulle altre risultanze istruttorie.
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