Cassazione Civile, Ordinanza n. 10204/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)
La controversia
Un gestore del servizio idrico integrato ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale che, confermando il primo grado, aveva escluso il diritto di esigere da un utente una somma fatturata nel 2016 a titolo di conguagli per partite pregresse riferite al periodo 2005-2011. La lite nasceva da una fattura di circa 174,75 euro, contestata dall’utente per prescrizione e per asserita illegittimità della retroattiva applicazione di atti amministrativi e della qualificazione del credito. Il gestore aveva sostenuto che la controversia investisse la legittimità delle determinazioni tariffarie dell’autorità di regolazione e dell’ente d’ambito, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario; nel merito aveva affermato che il recupero dei conguagli era imposto dal quadro normativo-regolatorio e che il credito non era prescritto, poiché il termine non poteva decorrere prima dell’atto dell’ente d’ambito del 26 giugno 2014 che autorizzava il recupero. Con il primo motivo denunciava violazione dei limiti di giurisdizione del giudice ordinario e delle norme sul riparto tra giudice ordinario e amministrativo, sostenendo che la domanda dell’utente implicasse in via diretta la legittimità di scelte tecnico-discrezionali delle autorità di settore. Con il secondo motivo denunciava violazione di norme nazionali e UE sulla tariffa idrica, del metodo tariffario e della disciplina contrattuale, sostenendo che il sistema consentisse il recupero ex post dei costi non integralmente coperti dal previgente metodo tariffario e che le partite pregresse costituissero componente tariffaria legittima, inserita nel contratto per effetto del regolamento del servizio e della tariffa determinata dall’autorità d’ambito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando la giurisdizione del giudice ordinario perché la domanda dell’utente riguardava il rapporto individuale di utenza e l’esecuzione della singola prestazione contrattuale, senza impugnazione diretta di atti autoritativi. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che il recupero dei costi ora per allora, in astratto, non è precluso nel sistema tariffario idrico, ma può operare solo entro un perimetro rigoroso, dovendo le componenti tariffarie restare corrispettive del servizio reso, pertinenti, oggettive, congrue e non tali da scaricare sull’utenza errori di gestione, di previsione o costi non ammissibili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Oristano, in diversa composizione, affinché accerti in concreto se i conguagli per partite pregresse richiesti siano giustificati da costi effettivamente ammissibili e corrispettivi, escludendo invece quelli che servano a coprire deficit pregressi o inefficienze gestionali. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
prescrizione del diritto alla somma di cui alla fattura
richiamato dalla domanda originaria per sostenere la prescrizione del credito azionato in fattura.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario
norma invocata per censurare l’affermazione della giurisdizione ordinaria.
richiamato nel motivo sulla giurisdizione, in relazione ai limiti del sindacato del giudice ordinario.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
invocato per sostenere la devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di legge
base del secondo motivo, relativo alla disciplina tariffaria del servizio idrico.
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
richiamato tra le norme sostanziali sulla disciplina del servizio idrico integrato e della tariffa.
la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato
la Corte lo considera norma cardine: la tariffa è corrispettiva e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi, ma nel rispetto di pertinenza e corrispettività delle voci richieste all’utenza.
art. 9 dir. 2000/60/CE
gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici
la Corte lo assume come fondamento europeo del recupero dei costi, consentendo politiche tariffarie che mirino all’efficienza e alla copertura dei costi, ma non a traslare sull’utenza costi estranei o errori gestionali.
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011
richiamato come base del trasferimento delle funzioni di regolazione all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico (oggi ARERA).
richiamato per la definizione del metodo tariffario e dei poteri regolatori in materia idrica.
art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012
richiamato a sostegno dell’affidamento ad ARERA della definizione delle componenti di costo ammissibili e delle regole tariffarie.
la Corte lo richiama per affermare che il sistema tariffario/regolatorio entra di diritto nel contratto di utenza tramite il regolamento e le determinazioni dell’autorità competente.
delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR
richiamata come atto con cui è stato approvato il metodo tariffario idrico e prevista la quantificazione/approvazione dei conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento delle funzioni di regolazione.
delibera dell'ente d'ambito della Sardegna n. 18 del 26 giugno 2014
richiamata come atto che ha quantificato e riconosciuto i conguagli per partite pregresse, autorizzandone la riscossione.
regolamento del servizio idrico integrato (Par. B.16)
richiamato per sostenere che la fatturazione segue il sistema tariffario determinato dall’autorità d’ambito e che tale disciplina è parte integrante del rapporto di utenza.
richiamato in relazione alla trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- La controversia tra utente e gestore circa l’importo richiesto in fattura per il servizio idrico integra, di regola, una lite sul rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non sia impugnato in via diretta un provvedimento autoritativo generale.
- Nel sistema del servizio idrico integrato, la tariffa ha natura di corrispettivo del servizio e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; tuttavia, il principio di recupero dei costi non autorizza ogni forma di recupero ex post, dovendo le componenti tariffarie restare pertinenti, oggettive, congrue e causalmente collegate al servizio reso.
- I conguagli regolatori possono essere legittimi solo se servono a recuperare costi effettivamente ammissibili e giustificati dal quadro regolatorio, non se sono utilizzati per trasferire sull’utenza errori di previsione, inefficienze gestionali o perdite pregresse non correlate al servizio.
- L’inserzione automatica nel contratto delle discipline tariffarie e regolatorie non elimina il controllo giudiziale sulla coerenza delle somme richieste con la natura corrispettiva delle voci fatturate e con i limiti posti dalla normativa nazionale e unionale.
- L’astratta legittimità di un meccanismo di recupero costi non esonera il giudice di merito dall’accertare in concreto i presupposti fattuali e regolatori della pretesa creditoria e la riferibilità delle somme richieste a costi ammissibili del servizio.
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