Cassazione Civile, Ordinanza n. 05235/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEG e IRAP 2005 relativo a vendite di immobili. L'Ufficio aveva rettificato i corrispettivi dichiarati, valorizzando una pluralità di elementi indiziari raccolti in verifica: importi dei preliminari superiori a quelli indicati negli atti notarili, preliminari non seguiti da rogito, assegni emessi con la dicitura "a me medesimo" privi di riscontro contabile, documenti di cessione con soli importi annotati e fogli manoscritti con planimetrie e prezzi superiori a quelli risultanti dagli atti e dalle fatture. I valori OMI erano stati utilizzati come supporto del valore normale, ma non come unico fondamento. La CTR aveva però rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'accertamento si fondasse sui soli valori OMI, non idonei a invertire l'onere della prova, e aveva inoltre attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale assolutoria del legale rappresentante della società. L'Agenzia ricorreva per violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, deducendo che la CTR aveva male interpretato la natura della prova presuntiva e trascurato fatti decisivi; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 654 c.p.p. per avere la CTR attribuito efficacia automatica di giudicato alla sentenza penale assolutoria.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per nuovo esame. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: da un lato, perché la CTR aveva erroneamente ridotto l'accertamento ai soli valori OMI, senza considerare l'intero compendio indiziario allegato dall'Ufficio; dall'altro, perché aveva attribuito alla sentenza penale assolutoria un'efficacia automatica preclusiva nel giudizio tributario, mentre tale sentenza può solo essere valutata come elemento di prova, non come giudicato vincolante. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la controversia confrontando tutte le risultanze probatorie, senza automatismi né sul piano dei valori OMI né su quello della sentenza penale.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento dei maggiori ricavi può fondarsi su presunzioni semplici; i valori OMI non assumono, di per sé soli, efficacia di presunzione legale idonea a spostare automaticamente l'onere della prova.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Anche in materia IVA la rettifica del corrispettivo non può essere ancorata ai soli valori OMI, ma richiede un quadro indiziario complessivo dotato dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
art. 24, comma 5, L. n. 88 del 2009
La norma ha reintrodotto con effetto retroattivo la presunzione semplice, eliminando la precedente presunzione legale relativa di corrispondenza tra prezzo dichiarato e valore normale.
art. 35, d.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006
La disposizione aveva introdotto una presunzione legale relativa poi soppressa dalla legge comunitaria 2008.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non esplica automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario vigono limiti probatori peculiari e sono ammesse presunzioni semplici; ciò impedisce di attribuire automatica portata preclusiva alla decisione penale.
Il giudice tributario deve valutare criticamente la sentenza penale come elemento di prova, confrontandola con il restante materiale istruttorio, senza recepirla acriticamente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È utilizzato come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È utilizzato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per l'erronea attribuzione di efficacia automatica al giudicato penale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- In tema di accertamento di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di immobili, i valori OMI non costituiscono da soli una prova legale né una presunzione idonea, per sé sola, a fondare la rettifica: devono essere supportati da ulteriori elementi indiziari.
- Il giudice tributario deve valutare il compendio probatorio nel suo insieme; se l'Ufficio allega una pluralità di indizi specifici e autonomi, il loro esame non può essere sostituito dal rilievo astratto che i valori OMI, isolatamente considerati, non bastano.
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto non produce automaticamente giudicato nel processo tributario: può costituire soltanto un elemento di prova da apprezzare criticamente insieme agli altri elementi acquisiti.
- Nel processo tributario il giudice non può recepire in modo acritico le conclusioni del giudice penale, ma deve compiere una autonoma valutazione alla luce dei limiti e delle regole probatorie proprie del contenzioso fiscale.
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