Cassazione Civile, Ordinanza n. 10617/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di rettifica IMU per l'anno d'imposta 2014 nei confronti della società di leasing, chiedendo il pagamento di maggiore imposta per diciassette immobili concessi in locazione finanziaria: quindici ancora in esecuzione e due con contratto risolto, ma senza restituzione dei beni. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune, aderendo all'orientamento secondo cui, anche dopo la risoluzione anticipata del leasing e fino alla riconsegna dell'immobile, il soggetto passivo IMU resta l'utilizzatore. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011 e sostenendo che, alla risoluzione del contratto, la soggettività passiva IMU ritorna alla società concedente, anche se il bene non sia stato materialmente restituito. In via ulteriore, la società resistente ha eccepito che comunque non fossero dovute le sanzioni, per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Ha affermato che, in caso di risoluzione del contratto di leasing immobiliare senza immediata restituzione del bene, la soggettività passiva IMU si trasferisce alla società di leasing, perché il presupposto impositivo è collegato al vincolo contrattuale e non alla mera disponibilità materiale dell'immobile. Tuttavia, ha ritenuto non dovute le sole sanzioni, in ragione dell'obiettiva incertezza normativa e del precedente contrasto giurisprudenziale, mentre gli interessi restano dovuti. Il ricorso originario della società contribuente è stato quindi accolto solo parzialmente nei limiti dell'esclusione delle sanzioni; le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
È il vizio denunciato per censurare l'erronea applicazione della disciplina sull'IMU in materia di leasing.
art. 9 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo dell'imposta è il locatario per tutta la durata del contratto
Va interpretato nel senso che la soggettività passiva dell'IMU in leasing dura finché esiste il vincolo contrattuale; con la risoluzione del contratto essa cessa e il tributo torna a gravare sulla società di leasing, anche se il bene non sia stato ancora restituito materialmente.
art. 1, comma 672, l. 27 dicembre 2013, n. 147
Non può essere applicato analogicamente per l'IMU, perché riguarda la TASI e non ha natura interpretativa della disciplina previgente dell'IMU.
art. 1, comma 703, l. 27 dicembre 2013, n. 147
La istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU; quindi non consente di estendere alla diversa imposta IMU la regola introdotta per la TASI.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La causa può essere decisa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza
Le sanzioni non si applicano quando la violazione dipende da obiettiva incertezza normativa.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono
L'obiettiva incertezza sulla disciplina esclude la punibilità per la violazione tributaria.
art. 1, commi 738 ss., l. 27 dicembre 2019, n. 160
La disciplina della nuova IMU conferma l'impostazione per cui il soggetto passivo, in leasing, è il locatario a decorrere dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
art. 1, comma 740, l. 27 dicembre 2019, n. 160
Il presupposto della nuova IMU resta il possesso di immobili.
art. 1, comma 743, l. 27 dicembre 2019, n. 160
Il soggetto passivo dell'IMU per gli immobili concessi in locazione finanziaria è il locatario, anche da costruire o in corso di costruzione, dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
legittimo affidamento del contribuente
La tutela dell'affidamento richiede un comportamento dell'amministrazione idoneo a ingenerare una situazione apprezzabile di apparente legittimità, oltre alla buona fede del contribuente.
Massime di principio
- Nella locazione finanziaria immobiliare, ai fini IMU, il criterio decisivo non è la mera disponibilità materiale del bene, ma l'esistenza del vincolo contrattuale che fonda la detenzione qualificata dell'utilizzatore.
- La soggettività passiva IMU dell'utilizzatore persiste per tutta la durata del contratto e cessa con la risoluzione o con la scadenza senza riscatto; da quel momento il tributo torna a gravare sulla società concedente, anche se l'immobile non sia stato ancora riconsegnato.
- La disciplina sopravvenuta dettata per la TASI non è automaticamente né analogicamente trasponibile all'IMU quando il legislatore abbia espressamente salvaguardato la disciplina di quest'ultima.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale e obiettiva incertezza normativa, le sanzioni tributarie non sono dovute, mentre ciò non comporta automaticamente l'esclusione degli interessi.
- La causa può essere decisa nel merito in cassazione quando la corretta soluzione giuridica non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10589/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10594/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10596/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10597/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10598/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10599/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →