Cassazione Civile, Ordinanza n. 06195/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento di alcuni dipendenti di una società per azioni interamente partecipata da un Ministero, posta in liquidazione e cessata nell'attività. I lavoratori sostenevano che una norma speciale avesse previsto il loro passaggio automatico alle dipendenze dell'ente pubblico successivamente chiamato a gestire le funzioni già svolte dalla società, con rinvio a un decreto solo per la definizione delle modalità di trasferimento e dell'inquadramento. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione, escludendo l'automatismo del passaggio e negando anche il risarcimento del danno. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina speciale, dell'art. 2112 c.c., dell'art. 31 d.lgs. 165/2001, degli artt. 2043 e 1223 c.c. e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che il trasferimento fosse automatico o comunque discendesse dalla disciplina del trasferimento d'azienda e che, in subordine, fosse dovuto il risarcimento per il ritardo nell'indizione delle procedure selettive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina speciale non prevedesse un passaggio automatico del personale dalla società privata a partecipazione pubblica all'ente pubblico, ma subordinasse l'instaurazione del nuovo rapporto al previo superamento di procedure selettive di verifica dell'idoneità. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 31 d.lgs. 165/2001, osservando che si trattava di trasferimento di competenze e non di impresa, e ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria perché la corte territoriale aveva accertato l'assenza di inadempimento colpevole e, comunque, mancava il nesso causale tra il ritardo denunciato e il danno allegato. Spese compensate per la novità e complessità della questione; disposto anche l'avviso sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 18-bis, d.l. n. 95/2012
La disposizione speciale va letta nel senso che il passaggio del personale non è automatico, ma è subordinato a procedure selettive di verifica dell'idoneità; il decreto previsto dalla norma ha funzione di avvio e ricognizione del personale interessato.
Non si applica alla fattispecie, perché non vi è trasferimento d'azienda ma trasferimento di competenze e riorganizzazione dell'attività pubblica.
Non è richiamabile per il trasferimento da società privata a ente pubblico; opera solo nei trasferimenti o conferimenti fra enti pubblici o da ente pubblico a privato, non viceversa.
La domanda risarcitoria per ritardo nell'avvio delle procedure è infondata in difetto di inadempimento colpevole e di nesso causale con il danno lamentato.
Il danno risarcibile richiede conseguenza immediata e diretta dell'illecito o dell'inadempimento, nesso che la Corte ha ritenuto mancante.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura, ma non accolto come parametro decisivo.
art. 97 Cost.
La Corte valorizza il principio di buon andamento e imparzialità per escludere l'automatico inquadramento di personale proveniente da soggetti di diritto privato senza selezione.
Richiamato per dare continuità a un precedente della Cassazione che aveva già deciso nel merito una questione analoga.
Usato per rinviare alla motivazione della precedente decisione di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Legge di conversione del d.l. n. 95/2012, rilevante per la disciplina speciale del trasferimento del personale.
Intervento successivo che ha consentito assunzioni in deroga ai limiti ordinari, incidendo sul contesto normativo delle procedure selettive.
Massime di principio
- Quando una norma speciale prevede il transito di personale da una società a partecipazione pubblica a un ente pubblico, il trasferimento non deve presumersi automatico se la disposizione collega l'inserimento nei ruoli pubblici a una procedura selettiva di verifica dell'idoneità.
- Il fatto che una società sia interamente partecipata da un soggetto pubblico non ne muta la natura privatistica; di conseguenza, il rapporto di lavoro instaurato con tale società non è pubblico impiego e non si applicano automaticamente le regole del d.lgs. 165/2001.
- L'art. 2112 c.c. presuppone il trasferimento di un'entità economica organizzata con conservazione della sua identità; il solo trasferimento di funzioni o competenze tra soggetti diversi non integra trasferimento d'azienda.
- La domanda risarcitoria per ritardo nell'attivazione di procedure selettive richiede la prova di un inadempimento colpevole e del nesso causale tra ritardo e pregiudizio lamentato.
- In presenza di una disciplina che affida al legislatore e agli atti attuativi la definizione di qualifica, trattamento economico e modalità di inserimento, la procedura selettiva svolge funzione costitutiva del rapporto e non mera regolarizzazione formale.
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