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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06168/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal credito rivendicato da un lavoratore per differenze retributive maturate in relazione agli aumenti contrattuali previsti dal c.c.n.l. Trasporto merci industria rinnovato nel 2013. Il giudice di merito aveva ritenuto che, pur non essendo la società formalmente vincolata al rinnovo del 2013 perché non aderente alle organizzazioni stipulanti, le clausole retributive di quel contratto potessero essere utilizzate come parametro presuntivo per verificare l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., confrontandole con i minimi del c.c.n.l. 2011 applicato in concreto. Aveva quindi riconosciuto al lavoratore una differenza retributiva pari a euro 895,42, detraendo però euro 400,00 già corrisposti in esecuzione di un accordo di conciliazione dell'8.5.2015 tra sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali non firmatarie del rinnovo del 2013. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 36 Cost. e 2070, 1372 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dato efficacia al CCNL 2013 oltre la sua durata pattizia e avesse trascurato il rilievo dell'accordo del maggio 2015, che prevedeva una tantum quale indennità di vacanza contrattuale e che, secondo la ricorrente, impediva di ravvisare una violazione dei criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1372, 2067, 2069 c.c. e 36 Cost., censurando l'assunto per cui il lavoratore non fosse vincolato al CCNL di settore. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che, se è vero che la retribuzione contrattuale collettiva gode in generale di una presunzione di adeguatezza ex art. 36 Cost., nel caso concreto il giudice di merito aveva valorizzato solo il parametro del CCNL 2013, pacificamente non applicabile al rapporto, senza considerare la volontà negoziale espressa nell'accordo del 2015, direttamente applicabile e funzionale a definire anche l'indennità di vacanza contrattuale e la chiusura della vertenza. Perciò la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, affinché la verifica della retribuzione conforme all'art. 36 Cost. tenga conto non solo dei minimi del rinnovo 2013 ma anche dell'accordo del maggio 2015 e della funzione attribuita alla somma una tantum.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della società datrice di lavoro, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di secondo grado rivaluti la sufficienza e proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. considerando sia i livelli retributivi del c.c.n.l. 2013 sia l'accordo collettivo del 8.5.2015 e la specifica funzione dell'indennità di vacanza contrattuale in esso prevista.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    La verifica della giusta retribuzione può avvalersi, in via presuntiva, delle indicazioni dell'autonomia collettiva; nel caso concreto il giudice deve considerare non solo i minimi del rinnovo contrattuale invocato, ma anche l'accordo collettivo applicabile e la funzione attribuita all'indennità una tantum.

  • art. 2070 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il lavoratore non fosse automaticamente vincolato al CCNL di settore; la Corte accoglie la censura nel senso che il giudice di merito non poteva fondare la decisione sul solo contratto collettivo non applicabile al rapporto.

  • art. 1372 c.c.

    È richiamato per sostenere la vincolatività dell'accordo collettivo applicabile e per contestare l'efficacia ultrattiva del CCNL 2013; la Corte valorizza l'autonomia negoziale espressa dalle parti collettive nell'accordo del 2015.

  • art. 2067 c.c.

    È evocato insieme agli altri articoli sulla contrattazione collettiva per sostenere l'erroneità della tesi secondo cui il lavoratore non fosse vincolato al CCNL di settore.

  • art. 2069 c.c.

    È evocato dalla ricorrente nel medesimo contesto della disciplina dei contratti collettivi e della loro efficacia nel rapporto di lavoro.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo può fungere, in via generale, da parametro presuntivo di adeguatezza rispetto ai criteri di proporzionalità e sufficienza dell'art. 36 Cost., ma il giudice deve riferirsi alla complessiva regolazione collettiva rilevante per il rapporto concreto.
  • La verifica della giusta retribuzione non può essere compiuta isolando un singolo contratto collettivo astrattamente più favorevole o successivo, se nel caso concreto esiste un diverso accordo collettivo direttamente applicabile che disciplina anche l'emolumento riconosciuto come indennità di vacanza contrattuale.
  • Quando le parti collettive abbiano attribuito a una somma una tantum una specifica funzione di chiusura della vertenza o di compensazione della vacanza contrattuale, tale volontà negoziale deve essere considerata nel giudizio di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost.
  • La presunzione di adeguatezza della retribuzione collettiva non si fonda su una comparazione meramente aritmetica tra minimi di diversi CCNL, ma richiede la considerazione del contesto negoziale e della disciplina collettiva effettivamente applicabile al rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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