Cassazione Civile, Ordinanza n. 06162/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda del lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento di mansioni asseritamente superiori rispetto all'inquadramento attribuito, con conseguente rivendicazione del livello contrattuale superiore e delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva escluso il diritto al superiore inquadramento pur avendo accertato, sulla base delle prove testimoniali, le mansioni concretamente svolte, ritenendo tuttavia che, anche alla luce della ristrutturazione aziendale richiamata nel processo, tali mansioni non presentassero i dati qualificanti richiesti per la qualifica superiore. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio di inammissibilità/erronea valutazione dell'atto di impugnazione e delle allegazioni di merito, lamentando che il giudice di appello avrebbe male interpretato il contenuto della domanda o dei motivi di appello; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., deducendo un preteso travalicamento del principio dispositivo e l'uso di una motivazione per relationem, ma senza trascrivere gli atti processuali rilevanti; (3) violazione dell'art. 2103 c.c., censurando l'accertamento sulle mansioni e il mancato riconoscimento del superiore inquadramento, ma cumu-lando in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale e chiedendo in sostanza una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi non accoglibili: il primo e il secondo perché formulati in violazione dell'art. 366 c.p.c., in quanto fondati su atti e documenti non adeguatamente trascritti o specificamente indicati, sicché non era possibile verificare il contenuto delle censure senza una indebita rivisitazione del merito; il secondo anche perché la motivazione per relationem non integrava di per sé violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., essendo stata la decisione supportata da un autonomo esame critico dei motivi e dei richiami agli atti; il terzo perché inammissibile per promiscuità tra vizio di violazione di legge e vizio motivazionale e, comunque, perché diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorrente in cassazione che contesti la valutazione di atti o documenti di merito deve specificamente indicarne il contenuto, la collocazione processuale e trascriverne o riassumerne il testo, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 99 c.p.c.
Richiamato quale parametro della dedotta violazione del principio dispositivo, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità e perché non verificabile attraverso il ricorso.
art. 112 c.p.c.
La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere scrutinata in cassazione se il ricorrente non riproduce gli atti necessari a verificare il denunciato scostamento.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione per relationem non è illegittima se la decisione contiene comunque un autonomo esame critico dei motivi e una risposta adeguata alle censure, rispettando il minimo costituzionale della motivazione.
art. 2103 c.c.
La contestazione del mancato riconoscimento di un superiore inquadramento, se fondata su una diversa lettura delle prove e dei fatti, non è scrutinabile in sede di legittimità come violazione di legge.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dopo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che pretenda di sindacare la valutazione di atti e documenti di merito senza trascriverli o almeno indicarne con precisione contenuto, fascicolo e fase di deposito.
- La dedotta violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. non può essere scrutinata se il ricorso non consente alla Corte di verificare, attraverso la riproduzione degli atti rilevanti, il preteso scostamento tra chiesto e pronunciato.
- La motivazione per relationem è legittima quando la sentenza richiami atti o precedenti ma conservi una autonoma e comprensibile valutazione critica delle censure, rispondendo al minimo costituzionale di cui all'art. 111 Cost.
- Non è deducibile come violazione di legge, in sede di legittimità, una doglianza che in realtà mira a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa ponderazione delle prove.
- La censura sull'inquadramento professionale ex art. 2103 c.c. è inammissibile se si limita a contrapporre al giudizio di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza individuare un vero errore di diritto.
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