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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06155/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di una professionista per il recupero dei contributi dovuti sul reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione, nonostante nell'anno considerato la professionista non avesse superato la soglia reddituale che rendeva obbligatoria l'iscrizione alla Cassa forense e avesse versato solo il contributo integrativo, ma non quello soggettivo. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2, commi 25 e 26, l. n. 335/1995, per insussistenza dei presupposti dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata; 2) violazione dei medesimi commi e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, assumendo che tale disposizione avesse natura innovativa e non potesse applicarsi retroattivamente al 2009; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, dedotta in primo grado e riproposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi come manifestamente infondati, affermando che il professionista non tenuto al versamento del contributo soggettivo alla Cassa di categoria, e comunque non obbligato all'iscrizione a quest'ultima per insufficienza del reddito, deve essere iscritto alla Gestione separata INPS; ha inoltre ribadito che l'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 è norma interpretativa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando invece la censura riguardava un'omessa pronuncia/considerazione di un'eccezione, deducibile semmai come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c. La Corte ha anche osservato che, comunque, la prescrizione non era maturata, poiché il termine quinquennale decorreva dal 6 luglio 2010 e la costituzione in mora del 30 giugno 2015 lo aveva interrotto tempestivamente. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con conferma della legittimità dell'iscrizione e della pretesa contributiva dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995

    La norma va letta in senso tale da imporre l'iscrizione alla Gestione separata del professionista non tenuto al versamento del contributo soggettivo alla cassa di categoria; la funzione è quella di garantire una copertura previdenziale universale, in rapporto complementare e non alternativo rispetto al sistema categoriale.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    È norma interpretativa, non innovativa, e pertanto si applica anche ai rapporti anteriori, compreso l'anno 2009.

  • art. 346 c.p.c.

    L'eccezione non riproposta o la sua deduzione processuale va correttamente veicolata secondo le regole di riproposizione e di impugnazione; nel caso, la censura di omessa considerazione dell'eccezione di prescrizione non era formulata correttamente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia o l'omessa considerazione di un'eccezione integra un error in procedendo deducibile con il motivo ex n. 4, non con quello ex n. 5.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è il corretto paradigma per denunciare l'omessa considerazione di un'eccezione processuale; la censura proposta in tal modo è inammissibile.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    Il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento fissato sulla base della disciplina regolamentare attuativa, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi.

Massime di principio

  • Il professionista iscritto a un albo che non sia tenuto al versamento del contributo soggettivo alla cassa di categoria, o che non raggiunga la soglia reddituale per l'iscrizione obbligatoria alla cassa, deve essere iscritto alla Gestione separata INPS per i redditi professionali prodotti.
  • Tra sistema previdenziale di categoria e Gestione separata sussiste un rapporto di complementarietà, non di alternatività: l'esclusione dall'iscrizione alla cassa non impedisce l'operatività della Gestione separata quando manchi la copertura contributiva idonea.
  • Ai fini dell'obbligo contributivo, rileva solo la contribuzione che si traduce in una prestazione previdenziale; il contributo integrativo, per la sua funzione solidaristica, non vale a esonerare dall'iscrizione alla Gestione separata.
  • L'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 ha natura interpretativa e si applica anche alle annualità anteriori, chiarendo il perimetro applicativo dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995.
  • L'omessa considerazione di un'eccezione processuale va censurata come error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come omesso esame di un fatto decisivo ex n. 5.
  • Per i contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento fissato dalla disciplina applicabile e dagli atti regolamentari attuativi; un atto di costituzione in mora notificato entro cinque anni interrompe validamente la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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