Cassazione Civile, Ordinanza n. 06172/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di un lavoratore di ottenere dalla datrice di lavoro subentrante, e in solido dalla committente, il pagamento di una somma una tantum prevista da un accordo di rinnovo del CCNL Mobilità per coprire la vacanza contrattuale maturata tra due rinnovi collettivi. Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di più imprese appaltatrici succedutesi nell'appalto di pulizia dei convogli ferroviari; la società ricorrente gli aveva corrisposto solo una parte della somma riferita all'indennità una tantum, sostenendo che essa dovesse essere riproporzionata in base ai soli mesi di servizio effettivamente prestati alle sue dipendenze, e non gravare integralmente sul datore in carica al momento del rinnovo per l'intero periodo di vacanza contrattuale. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e delle clausole del CCNL Mobilità 2012 e del verbale di accordo del 5 giugno 2014, lamentando che la Corte territoriale avesse interpretato la disciplina collettiva ponendo a suo carico l'intero importo relativo a 44 mesi, nonostante il tenore letterale che prevedeva la corresponsione ai lavoratori in forza e "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento".
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che, in una vicenda analoga, l'indennità una tantum ha funzione di recupero parziale del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e che il relativo onere può gravare sul datore di lavoro solo in rapporto ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, salvo diversa previsione negoziale espressa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, n. 2, c.p.c., rigettando l'originaria domanda del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro di interpretazione del contratto collettivo; la Corte ritiene che la disciplina collettiva debba essere letta anche secondo il dato letterale che impone la riproporzione della somma ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento.
È menzionato nel ricostruire la condanna solidale pronunciata nei gradi di merito a carico della committente e della datrice quale committente nei limiti della responsabilità solidale prevista dalla norma.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito respingendo la domanda originaria.
CCNL Mobilità del 2012
ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003; in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento
L'indennità una tantum è dovuta ai lavoratori in forza e va corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo considerato; non è quindi automaticamente dovuta per l'intero periodo di vacanza contrattuale a carico del datore subentrante.
verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014
È richiamato insieme al CCNL come fonte della disciplina dell'indennità una tantum; la Corte ne valorizza la lettura coordinata con il criterio di proporzionalità.
Massime di principio
- L'indennità una tantum prevista da un rinnovo collettivo per colmare la vacanza contrattuale ha funzione di recupero parziale del potere d'acquisto e non può essere automaticamente posta a carico del solo datore di lavoro in carica al momento del rinnovo per l'intero periodo antecedente, se il lavoratore ha prestato servizio anche presso precedenti datori.
- Quando la clausola collettiva prevede espressamente il pagamento dell'una tantum "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento", il credito va riproporzionato in ragione dell'effettiva durata del rapporto con il singolo datore obbligato, salvo diversa previsione negoziale ad hoc che deroghi a tale criterio.
- In presenza di una questione esclusivamente interpretativa sulla disciplina collettiva e di fatto non ulteriormente controverso, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
- La mera genericità della contestazione sulla competenza territoriale è insufficiente a scardinare la statuizione fondata sull'effettivo luogo di svolgimento della prestazione e sulla configurabilità di una dipendenza organizzativa.
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