Cassazione Civile, Ordinanza n. 06169/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta da una lavoratrice per ottenere differenze retributive nei confronti del titolare di una ditta individuale e di una società a responsabilità limitata, assumendo di essere stata formalmente assunta dalla ditta individuale ma di avere in concreto prestato attività anche nell’interesse della società, sotto direttive provenienti da entrambi i centri imprenditoriali, che sarebbero stati riconducibili a un unico centro di imputazione di interessi. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, riconoscendo la sussistenza di indici probatori sufficienti per imputare unitariamente il rapporto di lavoro e liquidando differenze retributive, pur in misura inferiore a quelle richieste. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancato riferimento esplicito alla riunione di giudizi autonomi e alle distinte posizioni processuali delle parti; 2) violazione di legge per avere la Corte territoriale fatto ricorso a presunzioni semplici nel ritenere l’esistenza di un unico centro di imputazione tra ditta individuale e società; 3) omesso esame di un fatto storico decisivo, individuato in un documento che, se valutato, avrebbe condotto a diversa conclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata dava comunque conto delle posizioni processuali e non risultava omessa alcuna pronuncia su una delle cause riunite. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che essi tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa nel giudizio di legittimità; inoltre, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può riguardare una diversa lettura delle prove o delle argomentazioni difensive. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari della lavoratrice, ed è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è configurabile solo in caso di omissione radicale di pronuncia o di mancanza dei requisiti essenziali della decisione; non basta l’assenza di un riferimento formale alla riunione dei giudizi se la sentenza comunque individua le posizioni delle parti e decide sulle domande.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di sindacare la valutazione delle prove, delle argomentazioni o di singoli elementi istruttori.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ricostruzione dell’unicità del centro di imputazione e la solidarietà delle obbligazioni, ma la Corte non affronta il merito della censura perché la ritiene inammissibilmente rivolta alla rivalutazione dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della doglianza sulla responsabilità solidale e sull’imputazione unitaria del rapporto, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione nel merito.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della contestazione della solidarietà passiva, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una diversa lettura del materiale probatorio.
Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 1375 e 2729 c.c., ma senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la ricostruzione del rapporto e dell’imputazione unitaria; la Corte non ne offre una lettura autonoma, poiché giudica la censura inammissibile.
Richiamato per contestare l’uso delle presunzioni semplici da parte del giudice di merito; la Corte ribadisce però che la censura, in concreto, mirava a una nuova valutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma senza una specifica elaborazione da parte della Corte.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme probatorie, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o manifestamente contraddittoria si traducono in nullità della sentenza per carenza del requisito essenziale della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato alla verifica del "minimo costituzionale".
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile non solo quando le decisioni siano identiche, ma anche quando siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, pur con argomenti aggiuntivi in appello.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di nullità della sentenza per omessa pronuncia o carenza motivazionale è configurabile solo quando il provvedimento sia realmente privo della decisione su una domanda o dei requisiti minimi essenziali; non è sufficiente un difetto meramente formale o un’esposizione sintetica, se dal testo emerge comunque la decisione sulle posizioni processuali e sulle domande.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove, la scelta del giudice di merito tra diverse ricostruzioni fattuali o l’omissione di singoli elementi istruttori già assorbiti nella valutazione complessiva.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame dei fatti decisivi è ulteriormente limitata, potendo essere scrutinata solo nei ristretti casi in cui le due decisioni non si basino sul medesimo impianto argomentativo sui fatti principali.
- La motivazione è costituzionalmente sufficiente quando supera il minimo costituzionale; solo l’assenza assoluta di motivazione, la motivazione apparente o quella incomprensibile/irriduicibilmente contraddittoria determinano nullità della sentenza.
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