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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06171/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto stipulato il 2 maggio 2005 e la sua qualificazione giuridica. La ricorrente deduceva, da un lato, l'erronea applicazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi, sostenendo che il divieto di assunzione in assenza del rispetto delle procedure di reclutamento previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001 non potesse essere applicato al contratto in esame; dall'altro, censurava la valutazione di merito della Corte territoriale sulla sussistenza di un progetto ex art. 61 del D.Lgs. n. 276 del 2003, contestando che il giudice d'appello avesse escluso la presenza di un progetto specifico e puntuale e avesse quindi ritenuto il rapporto privo dei requisiti per la collaborazione coordinata e continuativa. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è infondato perché la disciplina richiamata opera solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma, sicché un contratto del 2005 resta fuori dal suo ambito temporale; il secondo motivo è inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mira a ottenere una diversa valutazione del contenuto concreto del contratto e del giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto il progetto del tutto generico e privo di un obiettivo predeterminato.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Conferma la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità ratione temporis della disciplina invocata e aveva ritenuto non sindacabile in cassazione, perché congruamente motivata e non implausibile, la valutazione di merito sulla genericità del progetto contrattuale. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della controparte, con distrazione, e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Il principio di irretroattività impedisce l'applicazione della norma sopravvenuta ai rapporti esauriti e, per i rapporti ancora in corso, quando tale applicazione disconoscerebbe effetti già prodotti dal fatto generatore o modificherebbe la disciplina giuridica del fatto stesso; la legge nuova può invece applicarsi solo a fatti, status e situazioni esistenti o sopravvenute, considerati in sé e non nel loro collegamento con il fatto passato.

  • D.Lgs. n. 165 del 2001

    Il divieto di assunzione in assenza del rispetto delle procedure di reclutamento opera solo per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della disposizione richiamata, sicché non può applicarsi a un contratto concluso nel 2005.

  • art. 61 D.Lgs. n. 276 del 2003

    Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è necessario uno specifico progetto o programma di lavoro, descritto in modo preciso e puntuale e funzionalmente orientato a un risultato predeterminato; in mancanza, il rapporto è qualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il principio di irretroattività delle leggi esclude l'applicazione della norma sopravvenuta quando ciò comporti una modifica della disciplina giuridica del fatto generatore o la caducazione di effetti già verificatisi.
  • Una disposizione sopravvenuta può incidere sui rapporti in corso solo se viene applicata a situazioni attuali considerate autonomamente e non in modo da alterare il regime giuridico del fatto originario.
  • Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'assenza di un progetto specifico, dettagliato e teleologicamente definito comporta la riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del contenuto concreto del contratto sotto la veste della violazione di legge quando il giudice di merito abbia svolto un accertamento fattuale non implausibile e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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