Cassazione Civile, Ordinanza n. 04385/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una serie di avvisi di accertamento notificati a seguito di verifiche fiscali svolte su una società in accomandita semplice operante nel settore della consulenza tecnica, organizzativa e gestionale. L'Ufficio, sulla base di controlli eseguiti presso una cliente della società e di riscontri sulle comunicazioni dei clienti, ha ritenuto che la società avesse occultato ricavi e dichiarato un volume d'affari inferiore al reale, recuperando maggior reddito imponibile per più annualità e, nei confronti della socia accomandataria, anche un maggior reddito di partecipazione con irrogazione di sanzioni. I contribuenti hanno impugnato gli atti sino al giudizio di appello, che è stato respinto. In cassazione hanno proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per omessa pronuncia e insufficiente motivazione sulla doglianza relativa all'erroneità del controllo fiscale eseguito sulla società; (2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 112 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo e nullità dell'avviso relativo alla socia accomandataria, deducendo il difetto di motivazione degli avvisi e il vizio di notificazione dell'atto presupposto; (3) omessa e/o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 17 d.P.R. 633/1972, 2 e 5 d.lgs. 472/1997, con censure sulla pretesa sanzionatoria e sulla responsabilità del socio accomandante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché cumulava in modo confuso la doglianza di omessa pronuncia con quella di insufficiente motivazione, vizio ormai non più deducibile nei termini prospettati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni non risultanti dalla sentenza impugnata senza adeguata allegazione della loro deduzione nei gradi di merito, e comunque perché il vizio di omesso esame era precluso dalla doppia conforme. Il terzo motivo è stato reputato un motivo "coacervato", privo di chiarezza e specificità, con mescolanza di vizi tra loro incompatibili e con riproposizione di questioni nuove o non autosufficientemente illustrate; anche le censure sulla motivazione degli avvisi e sulla posizione del socio accomandante sono state ritenute inammissibili per difetto di autosufficienza e perché non trattate nei gradi precedenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto dal d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
è richiamato per definire il vizio di omessa pronuncia, che ricorre solo se il giudice omette del tutto di provvedere sulla domanda o eccezione proposta.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo, ma la Corte non ne affronta una autonoma applicazione, limitandosi a escludere il vizio dedotto per la confusione tra censure.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è citato dai ricorrenti, ma la Corte evidenzia che il motivo non è articolato in modo coerente e specifico.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
indicato dalla Corte come norma che consente di censurare il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
la Corte ribadisce che, dopo la riforma, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non la mera insufficienza della motivazione; il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma del vizio di motivazione in chiave di minimo costituzionale.
richiamato per affermare la preclusione al controllo ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme, salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
richiamato come norma che impone chiarezza, specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
invocato dai ricorrenti sul difetto di motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte ne rileva la deduzione inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
invocato dai ricorrenti per sostenere la non riferibilità della pretesa al socio accomandante; la Corte non esamina il merito della questione perché la censura è nuova/inammissibile.
richiamato dai ricorrenti in tema di soggetti obbligati, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per inammissibilità del motivo.
richiamato dai ricorrenti in relazione alle sanzioni; la Corte non decide nel merito.
richiamato dai ricorrenti in relazione alle sanzioni; la Corte non decide nel merito.
richiamato dai ricorrenti sulla soggettività passiva; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice ometta completamente di decidere su una domanda, eccezione o motivo; non può essere confuso con il vizio motivazionale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile la semplice insufficienza della motivazione: in cassazione è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o una motivazione inesistente, apparente, perplessa o inconciliabile.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione se il ricorrente non dimostra di averle già dedotte nei gradi di merito e non indica specificamente dove ciò sia avvenuto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
- Il ricorso per cassazione deve essere chiaro, specifico e autosufficiente: la mescolanza di censure eterogenee e la mancata trascrizione o indicazione puntuale degli atti e degli avvisi contestati rendono la doglianza inammissibile.
- In materia tributaria, chi deduce il difetto di motivazione dell'avviso deve riportare testualmente i passaggi rilevanti dell'atto e spiegare in modo preciso l'errore denunciato, altrimenti la censura non è verificabile dalla sola lettura del ricorso.
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