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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04385/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una serie di avvisi di accertamento notificati a seguito di verifiche fiscali svolte su una società in accomandita semplice operante nel settore della consulenza tecnica, organizzativa e gestionale. L'Ufficio, sulla base di controlli eseguiti presso una cliente della società e di riscontri sulle comunicazioni dei clienti, ha ritenuto che la società avesse occultato ricavi e dichiarato un volume d'affari inferiore al reale, recuperando maggior reddito imponibile per più annualità e, nei confronti della socia accomandataria, anche un maggior reddito di partecipazione con irrogazione di sanzioni. I contribuenti hanno impugnato gli atti sino al giudizio di appello, che è stato respinto. In cassazione hanno proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per omessa pronuncia e insufficiente motivazione sulla doglianza relativa all'erroneità del controllo fiscale eseguito sulla società; (2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 112 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo e nullità dell'avviso relativo alla socia accomandataria, deducendo il difetto di motivazione degli avvisi e il vizio di notificazione dell'atto presupposto; (3) omessa e/o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 17 d.P.R. 633/1972, 2 e 5 d.lgs. 472/1997, con censure sulla pretesa sanzionatoria e sulla responsabilità del socio accomandante.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché cumulava in modo confuso la doglianza di omessa pronuncia con quella di insufficiente motivazione, vizio ormai non più deducibile nei termini prospettati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni non risultanti dalla sentenza impugnata senza adeguata allegazione della loro deduzione nei gradi di merito, e comunque perché il vizio di omesso esame era precluso dalla doppia conforme. Il terzo motivo è stato reputato un motivo "coacervato", privo di chiarezza e specificità, con mescolanza di vizi tra loro incompatibili e con riproposizione di questioni nuove o non autosufficientemente illustrate; anche le censure sulla motivazione degli avvisi e sulla posizione del socio accomandante sono state ritenute inammissibili per difetto di autosufficienza e perché non trattate nei gradi precedenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto dal d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per definire il vizio di omessa pronuncia, che ricorre solo se il giudice omette del tutto di provvedere sulla domanda o eccezione proposta.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo, ma la Corte non ne affronta una autonoma applicazione, limitandosi a escludere il vizio dedotto per la confusione tra censure.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è citato dai ricorrenti, ma la Corte evidenzia che il motivo non è articolato in modo coerente e specifico.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    indicato dalla Corte come norma che consente di censurare il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non la mera insufficienza della motivazione; il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riforma del vizio di motivazione in chiave di minimo costituzionale.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    richiamato per affermare la preclusione al controllo ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme, salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato come norma che impone chiarezza, specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato dai ricorrenti sul difetto di motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte ne rileva la deduzione inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.

  • art. 2313 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la non riferibilità della pretesa al socio accomandante; la Corte non esamina il merito della questione perché la censura è nuova/inammissibile.

  • art. 17 d.P.R. 633/1972

    richiamato dai ricorrenti in tema di soggetti obbligati, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per inammissibilità del motivo.

  • art. 2 d.lgs. 472/1997

    richiamato dai ricorrenti in relazione alle sanzioni; la Corte non decide nel merito.

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    richiamato dai ricorrenti in relazione alle sanzioni; la Corte non decide nel merito.

  • art. 3 d.lgs. 446/1997

    richiamato dai ricorrenti sulla soggettività passiva; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice ometta completamente di decidere su una domanda, eccezione o motivo; non può essere confuso con il vizio motivazionale.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile la semplice insufficienza della motivazione: in cassazione è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o una motivazione inesistente, apparente, perplessa o inconciliabile.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione se il ricorrente non dimostra di averle già dedotte nei gradi di merito e non indica specificamente dove ciò sia avvenuto.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
  • Il ricorso per cassazione deve essere chiaro, specifico e autosufficiente: la mescolanza di censure eterogenee e la mancata trascrizione o indicazione puntuale degli atti e degli avvisi contestati rendono la doglianza inammissibile.
  • In materia tributaria, chi deduce il difetto di motivazione dell'avviso deve riportare testualmente i passaggi rilevanti dell'atto e spiegare in modo preciso l'errore denunciato, altrimenti la censura non è verificabile dalla sola lettura del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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