Cassazione Civile, Ordinanza n. 04324/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la vendita di prodotto agricolo su pianta, in particolare clementine e, secondo la ricorrente, anche prodotto denominato hernandina. Il venditore otteneva un decreto ingiuntivo per euro 3.200,00; l'acquirente proponeva opposizione sostenendo che la raccolta delle clementine fosse andata a buon fine solo per la parte matura e che il restante prodotto non fosse ancora commerciabile, nonché che, dopo piogge intense, il venditore non avesse consentito di raccogliere il residuo. In primo grado il decreto veniva revocato e veniva respinta la domanda riconvenzionale sull'hernandina; in appello, invece, il venditore otteneva la condanna dell'acquirente al pagamento. In cassazione la società acquirente articolava cinque motivi: 1) violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c. per asserita mancata verifica della regolarità del contraddittorio e dell'interesse ad agire, in ragione dell'indicazione di un soggetto diverso nel modulo contrattuale; 2) violazione dell'art. 62, comma 3, d.l. 1/2012 conv. in L. 27/2012, assumendo la nullità del contratto per mancanza dei requisiti relativi alla fatturazione e ai termini/modalità di pagamento; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché il giudice di merito avrebbe deciso sulla base di una mail e non delle risultanze testimoniali, alterando la ripartizione dell'onere della prova; 4) violazione dell'art. 1472 c.c., sostenendo che si trattasse di vendita sottoposta alla condizione della venuta ad esistenza della cosa e non di vendita a corpo, con conseguente diversa allocazione del rischio; 5) omesso esame di fatti decisivi e mancata valutazione della domanda riconvenzionale relativa al prodotto hernandina e alla pretesa maturazione/raccolta nel periodo gennaio-marzo.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di rimessione in termini del controricorrente e ha dichiarato il suo controricorso tardivo/inammissibile. Nel merito del ricorso principale ha ritenuto infondato il primo motivo, in quanto la legittimazione del venditore risultava dalla sottoscrizione del contratto e dalla sua attività processuale; inammissibile il secondo per novità della questione, non risultando dedotto nei giudizi di merito il tema della nullità ex art. 62, comma 3, d.l. 1/2012; infondato il terzo, perché la censura investiva la valutazione delle prove e non l'erronea attribuzione dell'onere probatorio; infondato il quarto, poiché la vendita di massa di frutti pendenti integra una vendita di massa futura commutativa, nella quale il rischio della minore quantità o della perdita dopo l'inizio della raccolta grava sul compratore, mentre la nullità ex art. 1472, comma 2, c.c. ricorre solo se la cosa non viene ad esistenza; inammissibile il quinto, perché il dedotto omesso esame non individuava un fatto decisivo idoneo a superare la motivazione di merito sulla genericità e mancanza di prova della domanda risarcitoria. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre applicato la sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 153, comma 2, c.p.c.
la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile intesa come fattore impeditivo assoluto, non una mera difficoltà o un errore del difensore nel deposito telematico
art. 100 c.p.c.
il giudice non deve compiere verifiche inutili sulla legittimazione ad agire quando la parte che ha agito risulta chiaramente individuata dagli atti e ha svolto coerentemente l'intero contraddittorio
art. 101 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla dedotta questione di regolarità del contraddittorio
art. 62, comma 3, d.l. 1/2012 conv. in L. 27/2012
la censura è stata dichiarata inammissibile per novità; la Corte non ha esaminato nel merito una possibile nullità del contratto per violazione della disciplina sui termini di pagamento e fatturazione
art. 360, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per motivi che, in realtà, miravano a sollecitare una rivalutazione del fatto o introducevano questioni nuove
art. 360, n. 4, c.p.c.
il richiamo non ha consentito di trasformare in vizio di nullità una censura sostanzialmente diretta alla valutazione delle prove
art. 2697 c.c.
la violazione della norma è configurabile solo se il giudice ripartisce l'onere della prova in modo errato, non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte
art. 1472 c.c.
la vendita di massa di frutti naturali pendenti è trattata come vendita di massa futura; se la massa viene ad esistenza, anche in quantità inferiore al previsto, il contratto resta efficace, mentre la nullità ricorre solo se la cosa non viene ad esistenza
art. 360, n. 5, c.p.c.
non è più ammissibile una censura meramente motivazionale; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non una diversa lettura del materiale probatorio
art. 380-bis c.p.c.
commi 1, 2 e ultimo comma
il Collegio ha definito il giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna della parte ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Cass. n. 14348/2025
richiamata per la nozione di causa non imputabile rilevante ai fini della rimessione in termini
Cass. n. 3473/2025
richiamata sul principio di autosufficienza e sull'onere di allegare la deduzione della questione nei precedenti gradi di merito
Cass. n. 13395/2018
richiamata sul fatto che la violazione dell'art. 2697 c.c. non coincide con la contestazione della valutazione delle prove
Cass. n. 1329/1993
richiamata per qualificare la vendita di frutti pendenti come vendita di massa futura con rischio della quantità a carico del compratore
Cass. n. 4094/1988
richiamata per affermare che la nullità ex art. 1472, comma 2, c.c. opera solo se la cosa non viene ad esistenza
Cass. n. 966/1974
richiamata per il medesimo principio sulla venuta ad esistenza della cosa
Cass. n. 14461/2011
richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta non pertinente perché riferita a una fattispecie in cui l'intera merce era divenuta incommerciabile
SS.UU. n. 8053/2014
richiamata per il limite al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale
SS.UU. n. 28540/2023
richiamata in tema di applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. quando il giudizio è definito in conformità alla proposta
Massime di principio
- Nei frutti pendenti venduti come massa futura, il rischio della minore quantità o della successiva perdita del prodotto, dopo l'inizio della raccolta, grava sul compratore; il contratto resta valido se la massa viene comunque ad esistenza, anche in quantità inferiore a quella prevista.
- La nullità prevista per la vendita di cosa futura opera solo quando la cosa non venga ad esistenza; non è sufficiente che la quantità risultata sia inferiore o che parte del bene sia divenuta incommerciabile per eventi successivi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non è configurabile quando la parte contesta la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; essa ricorre solo se l'onere probatorio è stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata.
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove su profili di invalidità o di disciplina legale del contratto non trattati nei precedenti gradi, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso; non consente una nuova rivalutazione del materiale istruttorio né la mera denuncia di motivazione insufficiente.
- La rimessione in termini per causa non imputabile richiede un impedimento assoluto e causalmente diretto rispetto alla decadenza; non basta un errore del difensore o un disguido tecnico non qualificabile come impossibilità incolpevole.
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