Cassazione Civile, Ordinanza n. 04331/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di alcuni avvisi di accertamento IRPEF emessi nei confronti di quattro soci di una s.r.l. a ristretta base sociale, per maggior reddito di partecipazione fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili nell'anno d'imposta 2007. Il ricorso era affidato a cinque motivi: il primo denunciava la violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio dei soci in attesa della definizione della controversia sull'avviso di accertamento emesso alla società; gli altri motivi contestavano la nullità dell'atto presupposto per violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo in sintesi che il termine dilatorio di sessanta giorni non doveva applicarsi a un processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza al solo fine di riportare esiti di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, che comunque vi fossero ragioni di urgenza e che, in ogni caso, il contraddittorio fosse stato già garantito e la società non avesse indicato quali ulteriori elementi difensivi avrebbe potuto dedurre.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, dopo la fissazione dell'adunanza camerale, l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, allegando il provvedimento di autotutela con cui aveva annullato tutti gli avvisi di accertamento impugnati. La Corte ha ritenuto che l'annullamento in autotutela degli atti impositivi avesse eliminato l'oggetto del giudizio, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione del processo tributario, che è un giudizio di impugnazione e non consente una pronuncia di mero accertamento negativo. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza provvedere sulle spese perché i contribuenti erano rimasti intimati e senza applicare il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
invocato come norma sulla sospensione necessaria del processo in presenza di altra causa pregiudiziale; la Corte non decide sul punto perché il giudizio si estingue per sopravvenuto annullamento degli atti.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
richiamato nei motivi di ricorso come disposizione violata per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso di accertamento; non oggetto di esame nel merito per estinzione del giudizio.
citato per descrivere le indagini finanziarie da cui sarebbero derivate le risultanze riportate nel verbale della Guardia di Finanza; non decisivo ai fini della pronuncia finale.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
richiamato quale base normativa della cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile perché la declaratoria non è di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ma di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando comporta la completa rimozione dell'oggetto del giudizio e il venir meno dell'interesse alla prosecuzione.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in qualunque fase del giudizio, anche in cassazione, purché risulti che l'atto amministrativo impugnato sia stato definitivamente rimosso.
- Poiché il processo tributario è un giudizio di impugnazione dell'atto e non un'azione di mero accertamento negativo, la sopravvenuta eliminazione dell'atto rende inutile ogni decisione di merito sulla pretesa fiscale.
- In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
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