Cassazione Civile, Ordinanza n. 04323/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite origina dal decesso di un giovane elettricista, occorso in un cantiere nel quale erano stati affidati lavori in appalto e poi subappaltati. I genitori della vittima, insieme ad altri soggetti intervenuti, hanno chiesto il risarcimento dei danni contro committente, appaltatore, subappaltatore e soci di quest'ultimo, oltre che contro le rispettive assicurazioni. In primo grado il tribunale ha accertato un concorso di responsabilità tra committente, appaltatore, subappaltatore, soci e vittima, e ha condannato le imprese e i soci al pagamento di somme risarcitorie, con manleva delle assicurazioni. In appello la corte territoriale ha escluso o ridimensionato alcune pretese, tra cui la garanzia di Generali verso la società di impianti e il danno patrimoniale del figlio della vittima. Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione uno dei soci illimitatamente responsabili, affidandolo a quattro motivi: (1) erronea qualificazione del rapporto tra la vittima e la società come lavoro autonomo anziché subordinato, con richiamo all'art. 2094 c.c. e a precedenti sulla subordinazione; (2) omesso esame e valutazione contraddittoria di risultanze istruttorie, tra cui testimonianze, rapporto SPISAL e sentenza penale; (3) erronea declaratoria di inoperatività della polizza per mancato riconoscimento della copertura assicurativa e per asserita vessatorietà/inefficacia della clausola che escludeva la responsabilità civile verso dipendenti; (4) erronea esclusione della qualifica della vittima come coappaltatore e conseguente non operatività della garanzia. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, perché la polizza escludeva comunque la copertura verso i dipendenti; lo ha comunque ritenuto infondato sul merito della qualificazione del rapporto. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, osservando che i primi due tendevano a una rivalutazione del fatto e delle prove, e che la clausola contestata era una clausola di delimitazione del rischio, non vessatoria; inoltre la dedotta questione sulla sua operatività era nuova, e la qualificazione della vittima come lavoratore autonomo/coappaltatore era stata congruamente esclusa dalla corte di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse un concreto interesse a contestare la qualificazione del rapporto della vittima come subordinato, poiché la copertura assicurativa verso i dipendenti era comunque esclusa dalla clausola di polizza richiamata; ha inoltre confermato che la clausola invocata era una delimitazione del rischio e non una clausola vessatoria. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, oppure perché fondati su questioni nuove non dedotte nei gradi precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di Generali Italia s.p.a. ed è stata attestata la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
La Corte richiama la nozione di lavoro subordinato per escludere, sulla base degli accertamenti di merito, che la vittima potesse qualificarsi come dipendente della società di impianti.
art. 100 c.p.c.
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, poiché anche una diversa qualificazione del rapporto non avrebbe inciso sull'operatività della polizza.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le doglianze di violazione di legge relative alla qualificazione del rapporto e alla disciplina assicurativa.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di omesso esame/contraddittorietà, ma la Corte ribadisce che non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 1341 c.c.
La Corte afferma che la clausola che esclude alcune figure professionali dalla copertura è delimitativa del rischio e non ha natura vessatoria.
art. 165 d.lgs. n. 209 del 2005
La censura viene richiamata come relativa alla disciplina del codice delle assicurazioni, ma la Corte la reputa infondata/inconferente rispetto alla clausola di delimitazione del rischio.
art. 166 d.lgs. n. 209 del 2005
La Corte osserva che il richiamo correttamente pertinente è all'art. 166, ma la doglianza resta infondata perché la clausola non è vessatoria.
art. 1655 c.c.
È richiamato per contestare la qualificazione della vittima come coappaltatore; la Corte conferma che si tratta di un accertamento di fatto riservato al merito.
art. 1917, terzo comma, c.c.
Viene menzionato nel quadro delle domande di rimborso delle spese di difesa sostenute dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi impugna una sentenza deve avere un concreto interesse all'impugnazione: se la censura non può incidere sul risultato pratico, il motivo è inammissibile.
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo, quando fondata su plurimi elementi di fatto e su una motivazione adeguata, è valutazione riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come terzo grado di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione complessiva delle prove: è necessario indicare un singolo fatto storico decisivo, omesso dal giudice.
- Le questioni non dedotte nei gradi di merito e non affrontate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Nell'assicurazione della responsabilità civile, una clausola che delimita il rischio assicurato escludendo specifiche categorie di soggetti non è di per sé una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo coerente l'esclusione della subordinazione o della qualifica di coappaltatore, la cassazione non può sostituire una propria lettura delle risultanze istruttorie.
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