Cassazione Civile, Ordinanza n. 04329/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di un socio di società a ristretta base sociale, relativo al maggior reddito di partecipazione per l'anno d'imposta 2005, fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili. Il ricorso era articolato in cinque motivi: il primo denunciava la violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del processo in attesa dell'esito del giudizio sull'accertamento emesso verso la società; gli altri motivi censuravano la declaratoria di nullità dell'atto presupposto per asserita violazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000, contestando in particolare l'obbligo del termine dilatorio di sessanta giorni, in presenza di verbale della Guardia di Finanza redatto per esporre le risultanze di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 e di ragioni di urgenza, nonché la sanzione di nullità pur a fronte di contraddittorio preventivo e senza specifica allegazione da parte del contribuente di ulteriori difese utili.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, dopo la fissazione dell'adunanza camerale, l'Agenzia ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente. La Corte ha accolto tale istanza, rilevando che l'annullamento dell'atto impositivo fa venir meno l'oggetto del giudizio tributario, che è un giudizio di impugnazione di un atto e non di mero accertamento negativo. È stato quindi dichiarato estinto il giudizio; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il contribuente era rimasto intimato, e non si è applicato il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto/inammissibilità.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Richiamato come motivo di ricorso per lamentare la mancata sospensione necessaria del processo in attesa della definizione del giudizio sull'atto presupposto.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Richiamato dai motivi dell'Agenzia per contestare la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni tra PVC e avviso.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Cita le indagini finanziarie svolte ai sensi di tale norma, richiamate dall'Agenzia per sostenere che il termine dilatorio non sarebbe applicabile nel caso descritto.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La Corte lo indica come base normativa dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione perché opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso, non quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, venendo meno l'oggetto dell'impugnazione.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio, compreso il giudizio di cassazione, purché risulti la definitiva rimozione dell'atto amministrativo contestato.
- Poiché il processo tributario è strutturato come giudizio di impugnazione dell'atto, non è ammissibile una pronuncia di mero accertamento negativo dell'illegittimità della pretesa fiscale quando l'atto sia stato rimosso.
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
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