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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04330/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a cartelle esattoriali scaturite da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF e addizionali degli anni d'imposta 2008 e 2009, tassa automobilistica 2007 e diritti camerali CCIAA di Salerno 2009. Nei gradi di merito sosteneva la mancata notifica delle cartelle e l'intervenuta decadenza dal potere impositivo o dal diritto di credito. In cassazione articolava un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione dell'art. 139 c.p.c. per avere la sentenza d'appello ritenuto valida la notifica delle cartelle, eseguita mediante consegna a familiare convivente presso un indirizzo che, secondo la ricorrente, non corrispondeva alla sua residenza ma a quella del padre; secondo la ricorrente la residenza effettiva sarebbe stata in altro civico della medesima via.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, sotto la rubrica della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione della fattispecie concreta. Ha ribadito che il vizio di violazione di legge concerne l'erronea ricognizione della norma astratta, mentre le contestazioni sulla ricostruzione del fatto e sulle risultanze istruttorie sono estranee al giudizio di legittimità, salvo il diverso vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Inoltre ha osservato che la notifica era stata eseguita presso il domicilio fiscale risultante dagli archivi dell'Anagrafe tributaria, in conformità all'art. 60 d.P.R. n. 602/1973, e che la contestazione sulla residenza era generica. Il ricorso è stato dunque rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con applicazione anche delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e dell'interpretazione della norma, non la rivalutazione dei fatti di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato come norma asseritamente violata in tema di notificazione mediante consegna a familiare convivente.

  • art. 60 d.P.R. n. 602/1973

    In materia tributaria la notificazione deve avvenire nel domicilio fiscale del destinatario; l'ufficio non è onerato di ulteriori controlli preventivi sui registri anagrafici oltre quanto previsto dalla disciplina applicabile.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La pretesa fiscale derivava da controllo automatizzato su dichiarazioni fiscali.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    La Corte ha liquidato ulteriori somme a titolo di responsabilità aggravata/ sanzione processuale a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., secondo i canoni ermeneutici generali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura formalmente dedotta come violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è censurabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • In materia di notificazioni tributarie, il riferimento principale è il domicilio fiscale del contribuente risultante dagli archivi fiscali/anagrafici, e la contestazione della notifica deve essere specifica e supportata da elementi idonei a superare tale risultanza presuntiva.
  • La validità della notifica eseguita a mani di familiare convivente non può essere esclusa da allegazioni generiche sulla diversa residenza del destinatario, se il giudice di merito ha accertato la ritualità della procedura notificatoria.
  • La Corte di cassazione non deve confutare espressamente tutti gli elementi probatori non accolti dal giudice di merito, essendo sufficiente che la motivazione indichi le prove ritenute più attendibili e logicamente idonee a sorreggere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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