Cassazione Civile, Ordinanza n. 18356/2026 del 07/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il consorzio ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del Comune contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite riguardava avvisi di accertamento per ICI 2011, ISCOP 2011 e IMU dal 2012 al 2015, emessi sul presupposto che la proprietà/comunione dell'immobile destinato a mercato comunale fosse imponibile in capo al consorzio concessionario dell'area. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o solo per relationem, deducendo violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di norme sull'ICI/IMU e sul regime dei mercati comunali, sostenendo che il soggetto passivo dovessero essere i singoli operatori titolari delle concessioni di posteggio e non il consorzio, oltre a dedurre omesso esame di fatti decisivi. Con il terzo motivo ha prospettato la nullità per difetto di causa in concreto della concessione del 11.1.2001, assumendo che il consorzio non avesse alcun effettivo diritto di godimento del bene, perché il godimento sarebbe spettato ai singoli operatori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva motivato in modo sufficiente, richiamando un precedente conforme della stessa commissione, e la motivazione per relationem era consentita purché il precedente fosse specifico e il richiamo consentisse di ricostruire il percorso logico. Ha dichiarato inammissibili, e comunque infondati, il secondo e il terzo motivo nella parte in cui miravano a una rivalutazione del merito e delle risultanze di fatto, non consentita in cassazione; inoltre ha rilevato che la questione relativa alla disciplina degli spazi nei mercati comunali non risultava trattata nel giudizio di merito e che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usato per contestare il mancato accoglimento di una tesi difensiva. Nel merito, ha confermato che, per i tributi in questione, il concessionario di area demaniale è soggetto passivo d'imposta quando sia accertato che abbia la concessione dell'intera area del mercato comunale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
richiede una motivazione effettiva della sentenza tributaria; è nulla la decisione priva dell'illustrazione delle censure e delle ragioni del rigetto, ma è ammissibile una motivazione per relationem se consente di ricostruire il percorso argomentativo
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
impone l'indicazione della motivazione della sentenza; la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione
consente il richiamo a precedenti conformi anche di merito, che possono integrare la motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di nullità della sentenza è configurabile in caso di motivazione solo apparente o apparato argomentativo incomprensibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non può essere usato per ottenere una diversa valutazione dei fatti o una ricostruzione alternativa del rapporto concessorio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi, non il mancato accoglimento di una tesi difensiva o la critica alla valutazione delle prove
come modificato, estende la soggettività passiva ICI anche al concessionario di area demaniale
art. 1, comma 148, L. 296/2006
richiamato dal ricorrente quale norma interpretativa/applicativa nella disciplina dei tributi locali
richiamato come norma sulla disciplina dell'IMU e sui soggetti passivi
invocati dal ricorrente sulla disciplina dell'uso degli spazi nei mercati comunali, ma la questione è stata ritenuta nuova o non trattata in appello
artt. 2, 4, 5 e 6 L. Reg. Emilia-Romagna n. 11/1999
richiamati dal ricorrente sulla disciplina regionale dei mercati, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità
artt. 1325 e 1418, comma 2, c.c.
invocati per sostenere la nullità della concessione per difetto di causa in concreto, censura respinta perché fondata su una diversa ricostruzione del fatto negoziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza d'appello può essere motivata per relationem mediante richiamo a un precedente conforme, anche di merito, purché il rinvio sia specifico e consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; è nulla solo la motivazione meramente adesiva e incomprensibile.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di omesso esame in un riesame del merito: la Corte non può rivalutare i fatti, le prove o la qualificazione concreta del rapporto compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il mancato accoglimento di una determinata tesi difensiva o la critica alla sufficienza della motivazione sotto il profilo del convincimento del giudice.
- In tema di ICI e tributi successivi, il concessionario di area demaniale può essere soggetto passivo d'imposta quando la concessione abbia ad oggetto l'intera area, senza che sia necessario accertare se il titolo concessorio abbia natura reale o obbligatoria.
- Se il ricorrente intende contestare in cassazione la qualificazione di un titolo concessorio o negoziale, deve denunciare la violazione dei criteri ermeneutici o un vizio motivazionale deducibile, non limitarsi a contrapporre una propria lettura dei documenti a quella accolta dal giudice di merito.
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