Cassazione Civile, Ordinanza n. 33110/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, con recupero di IRES, IRAP, IVA e accessori, emesso nei confronti di una società cooperativa. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente riformato la decisione, annullando i rilievi n. 5 e n. 6 e confermando il resto. Il rilievo n. 5 riguardava costi di sponsorizzazione per euro 45.000 relativi a una società calcistica dilettantistica, ritenuti dalla CTR inerenti e provati sulla base di contratto, corrispondenza, email, relazioni degli amministratori, documentazione su striscioni/banner e rinnovo tacito con pagamenti effettuati. Il rilievo n. 6 riguardava l’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per euro 74.548,93, per i quali la CTR ha ritenuto dimostrata la riconciliazione tra saldi contabili ed estratti conto bancari mediante documentazione sui partite di fine esercizio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse fondato il giudizio su elementi indiziari apodittici e non gravi, precisi e concordanti; 2) violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c. per mancato accertamento dell’effettivo svolgimento delle prestazioni da parte della società calcistica; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sul rilievo dei costi di euro 22.500 riferiti a prestazioni del 2005 ma imputate al 2006; 5) ulteriore nullità per motivazione apparente sul rilievo n. 6, in relazione alla riconciliazione bancaria e alla contabilizzazione dei ricavi. La società intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi terzo, quarto e quinto, perché la motivazione della CTR non era apparente: era invece sufficiente, articolata e idonea a ricostruire il percorso logico decisorio, con specifico richiamo ai documenti valutati e ai fatti posti a fondamento dei rilievi. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sul punto dei costi di euro 22.500, ritenendo che la CTR avesse comunque formulato un rigetto implicito. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili, poiché miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, salvo errori di diritto non ravvisati nel caso concreto. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, poiché la contribuente intimata non ha resistito.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato come norma sulla deducibilità/inerenza dei componenti negativi; la Corte non ne ravvisa violazione, perché le doglianze dell’Agenzia miravano a una diversa valutazione dei fatti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di detrazione IVA; la Corte esclude la violazione per le stesse ragioni attinenti all’apprezzamento di merito.
La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onus a soggetto diverso da quello tenuto; non quando valuta le prove e sceglie quelle ritenute persuasive.
La Corte ribadisce che il vizio in tema di presunzioni ricorre solo se il giudice qualifica o svaluta in modo giuridicamente scorretto gli indizi, non quando effettua un apprezzamento di merito.
Come per l’art. 2727 c.c., non è sindacabile in cassazione la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi, se il giudice di merito opera correttamente il ragionamento presuntivo.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente solo se manca l’esposizione del percorso logico-giuridico; nel caso concreto la CTR ha motivato in modo sufficiente e comprensibile.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata contiene una statuizione implicita di rigetto sul medesimo punto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente aveva invocato violazioni di legge sostanziale, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché dirette a contestare l’accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per le censure di nullità della sentenza; la Corte ne esclude la fondatezza perché la motivazione non era apparente e non vi era omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte osserva che il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate per legge.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando non consente di individuare il percorso argomentativo della decisione; è invece sufficiente una motivazione sintetica ma ancorata ai fatti e alle prove richiamate.
- Non ricorre omessa pronuncia se la decisione impugnata contiene, anche implicitamente, il rigetto della questione sottoposta al giudice.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, compreso il ragionamento presuntivo, salvo errori di diritto nella ripartizione dell’onere della prova o nella corretta applicazione delle regole sulle presunzioni.
- La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce agli indizi un valore giuridicamente incongruo rispetto al paradigma presuntivo; non basta contestare la maggiore o minore persuasività del materiale istruttorio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando l’onere probatorio viene posto a carico della parte sbagliata, non quando il giudice ritiene una parte abbia o non abbia assolto il proprio onere probatorio.
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